Aggiornato al 18/9/2018
3)- Il diritto di accesso civico “generalizzato” ex art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto Trasparenza)
La disciplina dell’accesso civico “generalizzato” è contenuta negli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, il cui art. 5/2°c., per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo “Decreto Trasparenza”.
Si rinvia, per i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, quindi, non possono essere oggetto di accesso civico “generalizzato”, ma semmai di accesso civico “semplice”, ai seguenti link:
Per approfondimenti sul quadro normativo e regolamentare vigente in materia, si rinvia ai contenuti della seguente sezione:
Amministrazione Trasparente: Presentazione
Riguardo ai principi che disciplinano l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, i limiti applicativi, le modalità operative generiche e generali per tutte le PP.AA., nonché quelle di dettaglio e specifiche per l’Amministrazione Giudiziaria, occorre far riferimento rispettivamente alla seguente documentazione:
[Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016]
[Visualizza ALLEGATO_4_ANAC_ACCESSO_CIVICO_FOIA_LINEE_GUIDA_1309_28.12.2016]
nonché allegato a tale Guida Operativa contenente le risposte alle "domande poste frequentemente" (cc.dd. FAQ - Frequently Asked Questions) in materia di titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto in questione, nonché dalla consultazione diretta della sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’ANAC ai seguenti link:
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza
Accesso generalizzato (art. 5 comma 2)
oppure direttamente al seguente pdf:
[Visualizza ALLEGATO_FUNZIONE PUBBLICA_CIRCOLARE 2_2017_ACCESSO GENERALIZZATO_FOIA]
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC97119&previsiousPage=mg_1_29_22
percorso: Home » Strumenti » Amministrazione trasparente » Altri contenuti - Accesso civico
oppure direttamente al seguente pdf:
[Visualizza ALLEGATO_MG_CIRCOLARE 7.3.2018_ACCESSO GENERALIZZATO_LINEE GUIDA_DM 18.10.2017]
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22_2.page
percorso: Home » Strumenti » Amministrazione trasparente » Altri contenuti - Accesso civico » Accesso civico generalizzato
oppure direttamente al seguente pdf:
[Visualizza ALLEGATO_MG_CIRCOLARE 7.3.2018_ACCESSO GENERALIZZATO_LINEE GUIDA_DM 18.10.2017]
In particolare, con la Circolare di dettaglio del Ministero della Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018, denominata «Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato», in conformità alle indicazioni della richiamata Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nr. 2/2017 del 30/5/2017, si recano indicazioni operative di carattere esclusivamente procedurale per gli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione Giudiziaria, al fine di procedere ad una gestione uniforme delle domande di accesso civico “generalizzato”.
Le indicazioni disciplinano separatamente le modalità di gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” a dati, documenti, o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale rispetto a quelle riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica; per questi ultimi, tuttavia, per quanto non diversamente previsto, valgono le istruzioni operative dettate per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti ed aggiornamenti in materia di accesso civico generalizzato, si consiglia la consultazione delle seguenti pagine del sito istituzionale del Ministero della Giustizia dedicate all’accesso civico ed alla pubblicazione di approfondimenti periodici (FOGLIO INFORMATIVO su ACCESSO GENERALIZZATO), illustrativi delle decisioni più significative adottate in relazione alle variegate richieste di accesso nel tempo presentate, nonché al Registro delle richieste di accesso:
» Altri contenuti - Accesso civico - www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page
►Funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato ► Testo integrale della decisione
Min. Giustizia, DAG, Direzione Generale Giustizia Penale, provv. 28 giugno 2018 – Accesso civico generalizzato – D.Lgs. n. 33 del 2013 – Richiesta che persegua uno scopo esclusivamente personale del richiedente – Finalità egoistica – Mancanza di profili che rivelino la realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) – Rigetto – Sussiste.
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Accesso civico “"generalizzato” a dati, documenti o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale
Al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”, il Ministero della Giustizia all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nella pagina denominata Altri contenuti - Accesso civico, al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page, dopo aver richiamato le LINEE GUIDA operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico “generalizzato” (alle quali si rinvia per la procedura in dettaglio), con riferimento a dati, documenti o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale, informa che la richiesta va presentata all’Ufficio del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia utilizzando a seconda del caso questi moduli:
Ecco i relativi pdf:
[Visualizza ALLEGATO_MG_DOMANDA_ ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO]
[Visualizza ALLEGATO_MG_RIESAME_ ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO]
Per la casistica delle domande già presentate, si consulti il REGISTRO delle richieste di accesso, al link www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page.
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Accesso civico “generalizzato” a dati, documenti o informazioni riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica
La richiamata Circolare di dettaglio del Ministero della Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018, denominata «Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato», prevede espressamente che qualora trattasi di dati, documenti o informazioni riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica, quale è il Tribunale di Reggio Calabria, la richiesta di accesso civico “generalizzato” va inoltrata sul territorio in sede decentrata e sempre che non si tratti di atti giudiziari, cioè di atti processuali o di atti che siano espressione della funzione giurisdizionale, per i quali valgono le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali in materia (vedi l’approfondimento di cui al link www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale-civico-semplice-o-generalizzato_391.html).
Per la procedura in dettaglio si rinvia alle menzionate LINEE GUIDA operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico “generalizzato”.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L’esame dei documenti è gratuito, ma il rilascio di copia dei documenti, giusto quanto disposto con nota del Ministero della Giustizia n. 159481.U del 7/8/2018, è subordinato al pagamento degli importi dovuti per diritti di copia (informe o conforme, cartacea o su supporto informatico), da ultimo aggiornati con Decreto 4 luglio 2018 Ministero Giustizia - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del d.p.r. n. 115/2002; le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.
Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è anche tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti (in atto l’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine; altra marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sulla richiesta di copia autentica; sono fatte salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web).
Qualora trattasi di dati, documenti o informazioni detenuti dal Tribunale di Reggio Calabria, l’Ufficio presso il quale gli interessati devono rivolgersi (o al quale trasmettere a mezzo servizio postale o posta elettronica), ai fini della presentazione della domanda di accesso ovvero dell’acquisizione di informazioni sulle modalità operative, è il seguente:
Tribunale di Reggio Calabria, Presidente del Tribunale, Palazzo CE.DIR., via Sant'Anna II Tronco – 89128 Reggio Calabria; indirizzi di posta elettronica istituzionale:
Certificata (P.E.C.): [email protected],
Ordinaria (P.E.O.): [email protected].
Ufficio del Funzionario Responsabile Sig.ra Francesca Pratticò, in assenza Ufficio Protocollo (tel. 0965.857.7980-83-84), c/o stanza 18 / torre due dx e torre tre sx / 3°piano; orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15; Coordinatore D.ssa Giuseppina Artuso (Direttore Amministrativo), tel. 0965.857.7987, c/o stanza 22 / torre due dx – torre tre sx / 3°piano; per altre informazioni consulta la seguente pagina del portale Uffici Presidenza e Pers. Mag., Dirigenza e Pers. Amm., Segreterie e Protocollo.
Di seguito si riporta un FORMAT DI DOMANDA a titolo esemplificativo (doc e pdf), con le indicazioni suggerite dalla Circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2017 e dal Ministero della Giustizia:
[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_DOMANDA_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_DOC]
[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_DOMANDA_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_PDF]
[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_INTERCALARE_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_DOC]
[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_INTERCALARE_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_PDF]
Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:
Orario di apertura al Pubblico |
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Contatti Peo / Pec / Tel Referenti |
Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza |
La normativa … semplificata
Di particolare interesse è l’introduzione del FOIA (Freedom Of Information Act, "atto per la libertà d’informazione"), operata dal D.Lgs. 97/2016, che consiste in una nuova forma di diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici, c.d. “generalizzato”, equivalente a quello sviluppatasi nel sistema giuridico anglosassone, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, diversamente dall’accesso civico “semplice”.
La disciplina dell’accesso civico “generalizzato” è contenuta negli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”.
L’art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, infatti, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto Trasparenza.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; l'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica.
L’istanza può essere presentata alternativamente all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis/2°c., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la decisione è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati; decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (o massimo 40 gg. se vi sono controinteressati) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti; In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei 30 gg. di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis/2°c., lett. a), il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; a decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai sensi dell’art. 5-bis, l'accesso civico di cui all'articolo 5/2°c., è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
L'accesso di cui all'articolo 5/2°c., è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
Il diritto di cui all'articolo 5/2°c. è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
L’Ufficio Giudiziario periferico e l’accesso civico “generalizzato”
In materia di accesso civico “generalizzato”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha redatto, ai sensi dell’art. 5-bis/6°c. del Decreto Trasparenza, le Linee Guida nr. 1309 del 28/12/2016, recanti indicazioni operative sul diritto di accesso civico “generalizzato” (c.d. FOIA) ex art. 5/2°c. [Visualizza ALLEGATO_4_ANAC_ACCESSO_CIVICO_FOIA_LINEE_GUIDA_1309_28.12.2016]; a tale Guida Operativa è allegato un documento contenente le risposte alle "domande poste frequentemente" (cc.dd. FAQ - Frequently Asked Questions) in relazione a titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto in questione.
Nel documento di seguito richiamato, in formato pdf, tratto integralmente dalle indicazioni dell’ANAC nr. 1309 del 28/12/2016, si è cercato di evidenziare i contenuti della Guida Operativa maggiormente correlati all’Ufficio Giudiziario periferico, al fine di comprendere i possibili risvolti applicativi e, soprattutto, le numerose esclusioni e limitazioni ex lege (per materia, contenuto o temporali) al pieno esercizio del nuovo diritto di accesso c.d. “generalizzato” all’interno di un Tribunale Ordinario:
[Visualizza ALLEGATO_4-BIS_IL FOIA IN TRIBUNALE]
Infatti, è pur vero … che, con il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, l’ordinamento ormai può dirsi decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, che ha assunto la valenza prioritaria di principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini (vedi Guida Operativa ANAC);
… che l’accesso generalizzato, alla luce della normativa vigente, è pienamente configurabile come la regola e non più l’eccezione, nel senso che il Legislatore del D.Lgs. 97/2016 (con un capovolgimento di prospettiva) ha posto l’informazione, la conoscibilità e l’accessibilità come principio generale del “favor trasparenza”, rispetto al quale la riservatezza, il segreto, le esclusioni e le limitazioni, di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente (vedi Guida Operativa ANAC);
ma … è opportuno acquisire, nel contempo, la consapevolezza che la “libertà d’informazione” è, di fatto, temperata e limitata dalla previsione ex lege di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati), giuridicamente tutelati, che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione incondizionata di certe informazioni da parte delle PP.AA. e che, pertanto, la divulgazione diffusa dovrà, in determinate circostanze, essere compressa o addirittura esclusa (vedi Guida Operativa ANAC).