Aggiornato al 03/07/2019
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, per l’Utenza non giuridicamente qualificata, che la normativa sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni non si applica alla Giurisdizione intesa come celebrazione dei processi civili e penali, bensì solo alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio. Infatti, la normativa vigente in materia di “Amministrazione Trasparente”, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, si riferisce ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle altre entità assimilate, concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Infatti, ai sensi dell’art. 2, le disposizioni del “Decreto Trasparenza” disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle PP.AA., libertà garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e gli obblighi di pubblicazione aventi ad oggetto documenti, informazioni e dati relativi l'organizzazione, le attività svolte dalle PP.AA. e le modalità per la loro realizzazione. L’Amministrazione Giudiziaria è un organismo caratterizzato dallo svolgimento, al suo interno, di due funzioni istituzionali, quella amministrativa e quella giurisdizionale ed è, pertanto, fondamentale, in tal sede, distinguere l’amministrazione in senso tecnico dalla giurisdizione, cioè gli atti amministrativi finalizzati al funzionamento, all’organizzazione, alla gestione del personale e dei servizi … … dall’attività giurisdizionale, cioè dalla celebrazione dei processi civili e penali, dai provvedimenti della magistratura e dai relativi adempimenti di cancelleria. Sul punto l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle Linee Guida nr. 1309 del 28/12/2016 in materia di accesso civico c.d. “generalizzato”, precisa - al paragrafo 7.6 - quanto di seguito riportato nel seguente approfondimento: [Visualizza ALLEGATO_2-BIS_ANAC_1309_PAR.7.6_ATTI GIUDIZIARI] |
Pertanto, per diritto di accesso in generale, nell’ambito degli Uffici Giudiziari, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti di natura amministrativa, con esclusione degli atti di natura processuale in materia civile e penale (Giurisdizione), soggetti ad altra e diversa regolamentazione.
Nell’ottica di una trasparenza dell’azione pubblica maggiormente efficace, l’evoluzione legislativa in materia di accessibilità ai dati e alle informazione delle PP.AA. ha avuto negli ultimi anni una notevole accelerazione, configurando con il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, più sistemi di accesso aventi a fondamento differenti criteri di legittimazione e di trasparenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 5/11°c. del Decreto Trasparenza, D.Lgs. che ha introdotto nuove tipologie di diritto di accesso (civico c.d. “semplice” e civico c.d. “generalizzato”), restano ferme le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. accesso “documentale”).
In sintesi, la normativa vigente prevede:
Per ulteriori informazioni, approfondimenti ed aggiornamenti in materia di accesso civico generalizzato, si consiglia la consultazione delle seguenti pagine del sito istituzionale del Ministero della Giustizia dedicate all’accesso civico ed alla pubblicazione di approfondimenti periodici (FOGLIO INFORMATIVO su ACCESSO GENERALIZZATO), illustrativi delle decisioni più significative adottate in relazione alle variegate richieste di accesso nel tempo presentate, nonché al Registro delle richieste di accesso:
» Altri contenuti - Accesso civico - www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page
►Funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato ► Testo integrale della decisione
Min. Giustizia, DAG, Direzione Generale Giustizia Penale, provv. 28 giugno 2018 – Accesso civico generalizzato – D.Lgs. n. 33 del 2013 – Richiesta che persegua uno scopo esclusivamente personale del richiedente – Finalità egoistica – Mancanza di profili che rivelino la realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) – Rigetto – Sussiste.
►REGISTRO delle richieste di accesso, illustrativo della casistica delle domande già presentate.
Di seguito sono, altresì, riportate in forma anonima le decisioni maggiormente rilevanti adottate in sede dal Tribunale di Reggio Calabria, a decorrere dal 2017, in materia di accesso sia documentale che civico generalizzato, previa cancellazione di ogni dato personale, procedurale o temporale di riferimento.