Diritto di accesso “documentale”, civico “semplice” o “generalizzato”
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Aggiornato al 03/07/2019

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, per l’Utenza non giuridicamente qualificata, che la normativa sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni non si applica alla Giurisdizione intesa come celebrazione dei processi civili e penali, bensì solo alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio.

Infatti, la normativa vigente in materia di “Amministrazione Trasparente”, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, si riferisce ai  dati, alle informazioni  e  ai  documenti  detenuti  dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle altre entità assimilate, concernenti l'organizzazione e l'attività  amministrativa.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, le disposizioni del “Decreto Trasparenza” disciplinano la  libertà di accesso  di  chiunque  ai dati, alle informazioni e ai  documenti  detenuti  dalle PP.AA., libertà garantita, nel rispetto dei limiti  relativi  alla  tutela  di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e gli obblighi di pubblicazione aventi ad oggetto documenti, informazioni e dati relativi l'organizzazione, le attività svolte dalle PP.AA. e le modalità per la loro realizzazione.

L’Amministrazione Giudiziaria è un organismo caratterizzato dallo svolgimento, al suo interno, di due funzioni istituzionali, quella amministrativa e quella giurisdizionale ed è, pertanto, fondamentale, in tal sede, distinguere l’amministrazione in senso tecnico dalla giurisdizione, cioè gli atti amministrativi finalizzati al funzionamento, all’organizzazione, alla gestione del personale e dei servizi … … dall’attività giurisdizionale, cioè dalla celebrazione dei processi civili e penali, dai provvedimenti della magistratura e dai relativi adempimenti di cancelleria.

Sul punto l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle Linee Guida nr. 1309 del 28/12/2016 in materia di accesso civico c.d. “generalizzato”, precisa - al paragrafo 7.6 - quanto di seguito riportato nel seguente approfondimento:

[Visualizza ALLEGATO_2-BIS_ANAC_1309_PAR.7.6_ATTI GIUDIZIARI]

Pertanto, per diritto di accesso in generale, nell’ambito degli Uffici Giudiziari, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti di natura amministrativa, con esclusione degli atti di natura processuale in materia civile e penale (Giurisdizione), soggetti ad altra e diversa regolamentazione.

Nell’ottica di una trasparenza dell’azione pubblica maggiormente efficace, l’evoluzione legislativa in materia di accessibilità ai dati e alle informazione delle PP.AA. ha avuto negli ultimi anni una notevole accelerazione, configurando con il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, più sistemi di accesso aventi a fondamento differenti criteri di legittimazione e di trasparenza.

Infatti, ai sensi dell’art. 5/11°c. del Decreto Trasparenza, D.Lgs. che ha introdotto nuove tipologie di diritto di accesso (civico c.d. “semplice” e civico c.d. “generalizzato”), restano  ferme le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. accesso “documentale”).

In sintesi, la normativa vigente prevede:

  1. diritto di accesso “documentale” ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere esercitato solo da chi vi abbia interesse (infatti, la richiesta deve essere motivata) ed interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

  2. diritto di accesso civico “semplice”, definito dall’art. 5/1°c. e disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”;

  3. diritto di accesso civico “generalizzato, definito dall’art. 5/2°c. e disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”.

 

Per ulteriori informazioni, approfondimenti ed aggiornamenti in materia di accesso civico generalizzato, si consiglia la consultazione delle seguenti pagine del sito istituzionale del Ministero della Giustizia dedicate all’accesso civico ed alla pubblicazione di approfondimenti periodici (FOGLIO INFORMATIVO su ACCESSO GENERALIZZATO), illustrativi delle decisioni più significative adottate in relazione alle variegate richieste di accesso nel tempo presentate, nonché al Registro delle richieste di accesso:

» Altri contenuti - Accesso civico - www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page

Funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato  ► Testo integrale della decisione

Min. Giustizia, DAG, Direzione Generale Giustizia Penale, provv. 28 giugno 2018 – Accesso civico generalizzato – D.Lgs. n. 33 del 2013 – Richiesta che persegua uno scopo esclusivamente personale del richiedente – Finalità egoistica – Mancanza di profili che rivelino la realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) – Rigetto – Sussiste.

REGISTRO delle richieste di accesso, illustrativo della casistica delle domande già presentate.

Di seguito sono, altresì, riportate in forma anonima le decisioni maggiormente rilevanti adottate in sede dal Tribunale di Reggio Calabria, a decorrere dal 2017, in materia di accesso sia documentale che civico generalizzato, previa cancellazione di ogni dato personale, procedurale o temporale di riferimento.

Diritto di accesso “documentale”
Diritto di accesso civico “semplice”
Diritto di accesso civico “generalizzato”
Accesso documentale e generalizzato: le decisioni dal 2017 del Tribunale di Reggio Calabria

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