Diritto di accesso civico “semplice”
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Aggiornato al 6/4/2018

2)- Il diritto di accesso civico “semplice” ex art. 5/1°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto Trasparenza)

La disciplina dell’accesso civico “semplice” è contenuta nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, il cui art. 5/1°c. dispone che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Dalla lettura del testo normativo di cui all’art. 5 del “Decreto Trasparenza” [Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016] e delle Linee Guida sulla Trasparenza redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nr. 1310 del 28/12/2016  [Visualizza ALLEGATO_5_ANAC_TRASPARENZA_LINEE_GUIDA_1310_28.12.2016], nonché dalla consultazione della sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’ANAC ai seguenti link:  www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza   -   Accesso civico (art. 5  comma 1), è possibile trarre una prima sintetica visione (concettuale e operativa) del nuovo istituto Accesso Civico “Semplice” introdotto dal “Decreto Trasparenza”. 

Per approfondimenti sul quadro normativo e regolamentare vigente in materia di ipotesi ex lege di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle PP.AA., si rinvia ai contenuti delle seguenti due sezioni:
Amministrazione Trasparente: Presentazione

Pubblicazione obbligatoria ►www.giustizia.it

 

Al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico “semplice”, il Ministero della Giustizia all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nella pagina denominata  Altri contenuti - Accesso civico, link  www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page, informa che la richiesta di accesso civico “semplice” va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando il Modulo per accesso civico SEMPLICE (pdf, 98 kb) e la posta elettronica ordinaria: [email protected].

[Visualizza ALLEGATO_11-BIS_MG_DOMANDA_ ACCESSO_CIVICO_SEMPLICE_RPCT]

Vedi anche ►REGISTRO delle richieste di accesso al link  www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22_1.page.

Si rinvia, per i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, quindi, non possono essere oggetto di accesso civico “generalizzato”, ma semmai di accesso civico “semplice”, ai seguenti link:

Nozioni di base

L’art. 5/1°c. del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale: trattasi del diritto di accesso civico per mancata pubblicazione di dati, c.d. “semplice”, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sui siti istituzionali delle PP.AA. e può essere esercitato da chiunque anche se non “direttamente, concretamente e attualmente” interessato come, viceversa, richiesto per l’accesso documentale ex L. 241/1990.

Infatti, l'esercizio di tale diritto non è  sottoposto ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del richiedente; l'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.

L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico sia “semplice” che “generalizzato” è piuttosto ampio: Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati.

Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o cartaceo è gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su supporti materiali.

L'istanza  può  essere trasmessa  per  via  telematica  ed è presentata al Responsabile per la prevenzione  della  corruzione  e  per la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente; in caso di accoglimento, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, da una lettura sistematica delle norme, l’ANAC ritiene (vedi Linee Guida 1310/2016) possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della L. 241/90; pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990 (in questo caso ½ di 30 gg., cioè entro gg. 15).

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116  del  Codice  del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010, n. 104.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati, informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai sensi del presente decreto, il Responsabile per la  prevenzione  della corruzione  e  per la  trasparenza  ha  l'obbligo  di  segnalare i  casi, in relazione alla loro gravità, di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento disciplinare; il responsabile segnala altresì gli  inadempimenti  al vertice  politico dell'amministrazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Infine, ai sensi dell’art. 5/11°c., la possibilità di sopperire con l’accesso civico alla mancata pubblicazione, nei casi in cui sia sancita ex lege come obbligatoria, non fa venir meno gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II del Decreto Trasparenza, restando  – altresì – ferme le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. accesso documentale).

È importante sottolineare che l’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla Legge  241/1990 sono due istituti diversi.

Il primo introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente ed infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Il secondo, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.


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