Aggiornato al 6/4/2018
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, per l’Utenza non giuridicamente qualificata, che la normativa sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni non si applica alla Giurisdizione intesa come celebrazione dei processi civili e penali, bensì solo alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio. Sul punto visualizza la seguente pagina del sito: Amministrazione Trasparente: Presentazione |
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Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod., ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali delle PP.AA. è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Per la visione del vigente quadro normativo e regolamentare, nonché delle relative ipotesi ex lege di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle PP.AA., si rinvia ai contenuti della sezione Amministrazione Trasparente: Presentazione, ed in particolar modo all’ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, allegato alle Linee Guida sulla Trasparenza redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 1310 del 28/12/2016.
[Visualizza ALLEGATO_6_ANAC_TRASPARENZA_ALL.L.G._1310_28.12.2016]
[Visualizza ALLEGATO_5_ANAC_TRASPARENZA_LINEE_GUIDA_1310_28.12.2016]
[Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016]
Per il Ministero della Giustizia l'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» è consultabile al seguente link:
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29.page
(percorso Home » Strumenti » Amministrazione trasparente)
Al cui interno sono visionabili i dati e le informazioni delle singole materie oggetto di pubblicazione obbligatoria, di seguito riportate:
Si rinvia, per i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, quindi, non possono essere oggetto di accesso civico “generalizzato”, ma semmai di accesso civico “semplice”, ai seguenti link:
La pubblicazione centralizzata presso l’Amministrazione Giudiziaria
Consultando la sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente link: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza, dopo aver ribadito che le PP.AA. articolate su base territoriale sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici, si è precisato che “Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni “Amministrazione trasparente”, la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative: a) ricorso a link che dalla sezione “Amministrazione trasparente” dell’amministrazione centrale conducano alle sezioni “Amministrazione trasparente” degli uffici periferici; b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici; in tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link ai dati presenti nel sito dell’amministrazione centrale.”
L’Amministrazione Giudiziaria ha optato per la modalità della pubblicazione centralizzata.
Il sito istituzionale www.giustizia.it, del Ministero della Giustizia, infatti, garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, che riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali, disciplina il c.d. accesso civico e regolamenta l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
A tal fine, sul portale istituzionale www.giustizia.it è accessibile a tutti un’apposita sezione, prevista ex lege, denominata Amministrazione Trasparente, alla quale si rinvia per la conoscenza della banca dati resa disponibile sul web in formato aperto.
Per saperne di più, visualizza il seguente link www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29.page e le sub-sezioni distinte per materia soggetta ex lege all’obbligo di pubblicazione, sopra richiamate.
Una novità introdotta dal D.Lgs. 97/2016, art. 14, è l’inserimento nel riformato D.Lgs. 33/2013 dell’art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016.
Tale nuovo obbligo di pubblicazione si riferisce a due tipologie di ausiliari nominati dal giudice:
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera nr. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in merito ha precisato che, al fine di favorire la reperibilità dei dati, è opportuno che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”, cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall’art. 15-ter/1° e 3°c. del “Decreto Trasparenza”.
Per la pubblicità degli incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli Ausiliari del Giudice in generale, sono state avviate iniziative ministeriali a seguito della risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016, in tema di poteri di vigilanza dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli Ausiliari del Giudice, nei settori civile e penale, nonché di pubblicità di tali incarichi sul sito istituzionale dell’Ufficio Giudiziario, con cadenza annuale, escluso ogni dato sensibile e previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio Giudiziario.
Per informazioni ed approfondimenti sul punto, si rinvia alle seguenti pagine del sito:
» Albo Nazionale Amministratori Giudiziari D.Lgs. 14/2010 presso Ministero Giustizia
» Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 presso Ministero Giustizia