In questa sezione sono riportate notizie utili per gli Utenti in relazione alle Sezioni, agli Uffici ed ai Servizi del Settore Civile.
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Preliminarmente occorre chiarire un punto fondamentale: nel Sistema Giudiziario Italiano è principio generale che per intentare una causa dinanzi ad un Giudice o costituirsi in giudizio a seguito della notifica di una atto di citazione o di un ricorso ( c. d. “vocatio in ius” ), è obbligatoria l’assistenza di un Avvocato iscritto ad un albo professionale, fatti salvi i casi in cui legge dispone altrimenti (art. 82 codice di procedura civile). In particolare, si è ritenuto utile fornire all’Utente, non professionista del settore, sommarie nozioni di base in materia di processo civile, attraverso un’esposizione semplificata, con finalità di mero orientamento conoscitivo e, pertanto, non tecnicamente adeguata alla rappresentanza in giudizio processuale di un soggetto che, viceversa, deve a tal fine necessariamente affidarsi ad un Avvocato, fatti salvi i casi in cui la legge dispone espressamente la possibilità di stare in giudizio personalmente. [Visualizza ALLEGATO_IL PROCESSO CIVILE IN PILLOLE] In particolare, il documento contiene una sintesi non tecnicistica, compatibilmente alla natura specialistica della materia quale il diritto processuale civile, nelle seguenti materie: pag. 1 » Cosa significa? … nozioni di base su alcuni termini ricorrenti nell’ambito del processo civile pag. 3 » La giurisdizione civile … fondamenti elementari pag. 3 » Giudice competente per territorio pag. 4 » Giudice competente per valore della causa e/o per materia pag. 5 » Il principio della domanda e la capacità processuale pag. 5 » La procura alle liti … “occorre un avvocato” pag. 5 » Il principio del contraddittorio pag. 6 » L’iter procedurale in sintesi pag. 6 » La fase introduttiva del giudizio pag. 6 » La fase istruttoria del giudizio pag. 6 » La fase decisoria del giudizio pag. 7 » La sospensione, l’interruzione e l’estinzione pag. 9 » Le impugnazioni |
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Avviso importante per gli Avvocati ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio L’invio di atti processuali (ricorsi, note, documentazione, istanze etc.) o di atti del CTU (consulenze tecniche, documentazione, istanze etc) deve avvenire esclusivamente all’interno del Processo Civile Telematico (PCT). Pertanto, non ha alcun valore processuale l’invio di atti afferenti ad una causa civile (affari contenziosi, esecuzione, fallimenti, lavoro …) ad indirizzi di posta elettronica indicati in questo sito esclusivamente per lo scambio di atti di natura amministrativa. Per informazioni sul Processo Civile Telematico (PCT) e sulle modalità di accesso, consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST/ (schede pratiche - naviga per utente) o rivolgersi al proprio Ordine Professionale. Si visualizzi, altresì, la seguente pagina del sito Trib.RC: Il Processo Civile Telematico |
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Avviso importante per gli Avvocati PROCESSO CIVILE TELEMATICO DEPOSITO TELEMATICO SUPERIORE AI 30 MB Una delle criticità maggiori riscontrate nell’invio degli atti introduttivi, ma anche nei successivi atti quali comparse di costituzione, è costituita dal limite previsto per i messaggi PEC, garantiti solo fino a 30 MB. Tale limite, come ben sanno gli addetti ai lavori, viene facilmente superato in caso di produzione documentale che comporti, per esempio, la scannerizzazione di atti o documenti originali. Al fine di superare il limite della dimensione massima prevista, a seguito di una apposita patch evolutiva istallata nei programmi SICID E SIECIC, è ormai possibile al soggetto abilitato esterno effettuare un deposito multiplo, cioè inviare più buste consecutive per lo stesso deposito, per qualsiasi tipo di procedimento, sia in SICID che in SIECIC, e per qualsivoglia tipologia di atti. Per utilizzare tale nuovo sistema di invio occorre, tuttavia, preliminarmente, informarsi sulla sua funzionalità rivolgendosi al fornitore dell’applicativo utilizzato per i depositi telematici. Infatti si è avuto modo di verificare l’utilizzo improprio del nuovo sistema con serie problematiche connesse all’accettazione o alla impossibilità di visualizzare gli allegati non correttamente inviati. |