Aggiornato al 01/08/2019
In atto, presso il Tribunale di Reggio Calabria, sono operative in materia di tirocini formativi le seguenti Convenzioni:
Per le Convenzioni pregresse non più vigenti, consulta la seguente pagina:
» ARCHIVIO STORICO: I Tirocini Formativi
Le Risoluzioni del CSM sui Tirocini Formativi presso gli Uffici Giudiziari
La risoluzione sui tirocini formativi del 24 luglio 2019 aggiorna ed integra quella del 29 aprile 2014. La delibera ripercorre analiticamente le diverse tipologie di tirocinio e le relative differenti discipline, rilevando come il tipo più efficace sia quello disciplinato dall’art. 73 d.l. 69/2013, risultando gli altri di più complessa utilizzazione … … per continuare visualizza sul seguente link del sito istituzionale del CSM: csmapp.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/risoluzione-sui-tirocini-formativi-presso-gli-uffici-giudiziari
[Visualizza ALLEGATO_ CSM_RISOLUZIONE_TIROCINI FORMATIVI_29.04.2014]
[Visualizza ALLEGATO_ CSM_RISOLUZIONE_TIROCINI FORMATIVI_24.07.2019]
La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti ex lege e va indirizzata al Capo dell’Ufficio Giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione richiesta.
Fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Giudice Coordinatore dei tirocini formativi, presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio del Giudice, è il Dr. Antonino Foti giusto incarico presidenziale dell’1/7/2015.
Per la presentazione della domanda:
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Contatti Peo / Pec / Tel Referenti |
Tribunale di Reggio Calabria
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128 – Reggio Calabria (RC)
Tel. Centralino 0965.857.1
P.E.C.: |
Referenti della Presidenza, per informazioni, appuntamenti e consegna diretta, c/o uffici al 3° piano / torre due dx – torre tre sx | Dir. Amm. | Vincenzo | PORPIGLIA | 0965.857.7976 |
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Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza |
Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:
Orario di apertura al Pubblico |
È utile sapere che … …
Tirocini Formativi presso Uffici Giudiziari ex artt. 37 D.L. 98/2011 e 73 D.L. 69/2013
Tirocini Formativi presso Uffici Giudiziari ex art. 37/4°-5°-11°c. del D.L. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) ed ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014).
Come ben illustrato dalla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 29/4/2014, alla quale si rinvia - LINK ALLEGATO - (dalla quale è stata estratta la seguente sintesi),
[ … … i tirocini sono stati sino ad oggi introdotti negli uffici giudiziari mediante la stipula di convenzioni con vari enti, riconducibili alle seguenti tipologie:
L’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha invece previsto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario.
Non sono nuove le finalità di fondo che il legislatore ha inteso perseguire con tali interventi, giacché riguardano il miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria, la riduzione della durata dei procedimenti e lo smaltimento degli arretrati; gli uffici in cui il modello si è sviluppato sono molti e, sebbene i tirocini siano stati avviati in prevalenza nel settore civile, nel quale certamente è più facile modulare un’assistenza in affiancamento al magistrato, si registrano tuttavia recenti esperienze significative anche nel settore penale.
Tra i tirocini disciplinati dagli artt. 37 e 73 di cui sopra e quelli regolamentati dalla legge Treu e dalla legge Fornero, vi è una differenza di fondo stabilendo i primi (e non anche i secondi) un’equipollenza dei percorsi formativi presso gli uffici giudiziari rispetto ai percorsi formativi che consentono per legge primaria l’accesso alle professioni forensi (pratica forense e SSPL).
I tirocini previsti dall’art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111, sono possibili solo ove sia conclusa la convenzione con l’ente di riferimento (ordine avvocati, SSPL, Università per il dottorato): a tal fine i dirigenti degli uffici giudiziari possono stipulare convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.l. n. 398/1997 e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
Per i tirocini ex art. 37 non vi sono limitazioni in ordine alla tipologia degli uffici giudiziari che possono stipulare le convenzioni e i settori in cui possono esplicarsi concretamente; la frequenza non può superare un anno ed è sostitutiva del pari periodo del percorso formativo svolto presso l’ente stipulante (dottorato, frequenza alla SSPL e pratica forense); le altre caratteristiche possono così enuclearsi: a) le attività possono essere di assistenza ai magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio; b) non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese o copertura assicurativa ma è lasciata la possibilità di fare ricorso alla partecipazione nelle convenzioni di “terzi finanziatori”, che possono provvedere ad erogare borse di studio e rimborsi per i tirocinanti; c) è espressamente escluso che possa costituire pubblico impiego, d) è prevista la diretta applicazione dell’art. 15 TU impiegati di stato.
La norma di cui all’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98 (c.d. decreto del fare) prevede, con dettagliate disposizioni, la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza per 18 mesi continuativi presso gli uffici giudiziari, in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione bozze.
L’attivazione del tirocinio non poggia sul modulo convenzionale, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario e non richiede che l’interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.
Si richiedono specifici requisiti soggettivi (voto di laurea, età, voto di alcuni esami) e non sono più previste limitazioni circa gli uffici e i settori lavorativi in cui può essere svolto (in origine, infatti, erano esclusi gli uffici di Procura e di GIP); il tirocinio è sostitutivo dello svolgimento di un anno di pratica o di un anno di frequenza delle SSPL, ma solo se effettuato per intero e con esito positivo per tutti i 18 mesi; tale esito costituisce titolo di preferenza a parità di merito per i concorsi nella PA, quindi anche quello in magistratura e nella giustizia amministrativa e avvocatura di Stato, nonché per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario; l'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato.
Inoltre, il magistrato affidatario acquisisce titolo per la valutazione di professionalità e per gli incarichi direttivi e semidirettivi; non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso; non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese o copertura assicurativa ma è lasciata la possibilità di fare ricorso alla partecipazione nelle convenzioni di “terzi finanziatori”; è espressamente escluso che possa costituire pubblico impiego; è prevista la diretta applicazione dell’art. 15 TU impiegati di stato; è previsto che il Ministero della Giustizia provveda a fornire agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, ponendoli nelle condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornendo loro la necessaria assistenza tecnica; è prevista un’attività di formazione del tirocinante, sia con partecipazione diretta ai corsi tenuti dalla formazione decentrata per i magistrati, sia con l’istituzione di appositi corsi a loro dedicati, sia con formazione da concertarsi con ordini e SSPL, qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica legale o frequentino la SSPL … … ].
[Visualizza allegato ART. 73_DL 69/2013 E SUCC. MOD.]
Ma vediamo in dettaglio le due fattispecie di Tirocinio Formativo presso gli Uffici Giudiziari, anche alla luce della recente istituzione dell’Ufficio per il Processo.
Formazione professionale ex art. 37 del D.L. 98/2011 e successive modificazioni.
Art. 37/4°c. - Il testo coordinato del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011), all’art. 37/4°-5°-11°c. (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie), nell’ambito del programma di gestione e di riduzione della durata dei procedimenti, prevede che in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
Art. 37/5°c. - Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
Art. 37/11°c. - Con decreto … … è stabilita la ripartizione in quote delle risorse … … per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 … … La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. [L. 228/2012/art. 1/25°c. - 11. Con decreto … … è stabilita la ripartizione in quote delle risorse … … per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013 … … La titolarità del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia.]
Stage di Formazione teorico-pratica ex art. 73 del D.L. 69/2013 e successive modificazioni.
L’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale; media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110; non aver compiuto i trenta anni di età; requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica; a parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti ex lege e va indirizzata al Capo dell’Ufficio Giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione richiesta.
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore, che coordina e controlla la loro attività ed, al termine dello stage, redige una relazione trasmessa al Capo dell’Ufficio Giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie, possono accedere ai fascicoli processuali, assistere alle udienze e alle camere di consiglio, partecipare, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni di legge, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
L’esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, è valutato per un periodo pari ad un anno sia di tirocinio forense e notarile, sia di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, nonché, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’Amministrazione della Giustizia ordinaria, amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, costituisce – altresì - titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.
Per ulteriori dettagli, consulta i seguenti link:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp
Home » Come fare per » Studio e formazione » Fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_2_9_2&contentId=SDC1192179
Circolare 5 novembre 2015 - Decreto interministeriale 15 ottobre 2015 recante nuove disposizioni in tema di requisiti per l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche. Nuove istruzioni operative per la presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati.
nuovo decreto interministeriale
facsimile domanda di attribuzione borsa di studio (formato pdf, 39 kb)
Attraverso l’apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l’amministrazione della giustizia, l’Ufficio per il Processo è un progetto finalizzato al miglioramento del servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari.
Si segnala che sino ad oggi, negli uffici giudiziari, ai fini delle sperimentazioni dell’ufficio per il processo sono stati coinvolti i tirocinanti laureati ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 22 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, per i quali per la prima volta sono stati messi a disposizioni per il 2015 risorse - 8 milioni di euro - per le borse di studio, dando attuazione a quanto previsto dal comma 8 bis dell’articolo medesimo; da un recente censimento della Direzione generale dei magistrati, risulta che nel corso del 2015 sono 2.288 i giovani laureati presenti negli uffici giudiziari che frequentano tirocini ai sensi dell’articolo 73 sopra indicato.
L’Ufficio per il Processo sarà operativo presso gli uffici giudiziari (Corti d’Appello e Tribunali Ordinari) con finalità di incrementare l’efficienza dell’attività giudiziaria e garantire lo svolgimento di tutte le attività correlate all’esercizio della giurisdizione.
Nell’ufficio per il processo opereranno:
In particolare, è a norma dell’articolo 16-octies del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 (articolo inserito dall’art. 50/1°c. della L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014), che nasce l’Ufficio per il Processo, al fine di soddisfare le esigenze relative alla piena attuazione dei principi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata di cui all’art. 111 della Costituzione.
[Art. 50. (Ufficio per il processo) – L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 – Comma 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente art. 16-octies. (Ufficio per il processo), che testualmente recita “1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”].
Nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 1° ottobre 2015 recante “Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo”, che stabilisce le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_2_9_2&contentId=SDC1184199
L'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio per il processo non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti, né l'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio per il processo può comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, tenuto conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari di tribunale, nonché del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell' articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111. Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell' ufficio.
Al fine di svolgere il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono altresì far parte dell'ufficio per il processo i soggetti (lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari) in possesso dei criteri stabiliti dal decreto previsto dal predetto comma (D.M.G. emanato in data 20/10/2015). Tali soggetti svolgono, di regola, nell'ufficio per il processo attività di supporto al personale di cancelleria.
Il Decreto del Ministro della Giustizia in questione, del 20/10/2015 - http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/04/15A08288/sg, ha previsto l’indizione della procedura di selezione di 1.502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi. Il numero dei posti disponibili presso ciascun Tribunale e Corte di Appello è stato stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili, valutate le scoperture dell'organico del personale amministrativo, come da allegato I al presente decreto.
[Art. 50. (Ufficio per il processo) – L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 – Comma 1-bis (così sostituito dall'art. 21-ter, comma 1, legge n. 132 del 2015). Con decreto del Ministro della giustizia … … sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa. (comma così sostituito dall'art. 21-ter, comma 1, legge n. 132 del 2015).
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali
(comma introdotto dall'art. 21-ter, comma 1, legge n. 132 del 2015).
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis
(comma introdotto dall'art. 21-ter, comma 1, legge n. 132 del 2015).
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (comma introdotto dall'art. 21-ter, comma 1, legge n. 132 del 2015).
Art. 37/11°c. - Con decreto … … è stabilita la ripartizione in quote delle risorse … … per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 … … La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.
Art. 1/25°c. L. 228/2012 - Con decreto … … è stabilita la ripartizione in quote delle risorse … … per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013 … … La titolarità del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia].
Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna le strutture organizzative di cui sopra a supporto di uno o più giudici professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonché, per il settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011; Il coordinamento e il controllo di tali strutture organizzative sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.
Il presidente della corte di appello o del tribunale può accentrare in capo ad una o più delle strutture organizzative anche lo svolgimento di attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni, ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.
Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria predispone un modello standard della domanda di ammissione allo stage di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che deve almeno contenere … …; tale modello standard è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia entro novanta giorni dal 2/11/2015 (data di pubblicazione in G.U.) e decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la domanda di ammissione alla stage è effettuata esclusivamente avvalendosi dello stesso; entro dodici mesi dal 2/11/2015 (data di pubblicazione in G.U.), il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia adotta le specifiche tecniche per la trasmissione con modalità telematiche delle domande di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito internet, le domande di ammissione allo stage sono trasmesse esclusivamente con tali modalità.
Quando la domanda di ammissione allo stage è accolta, il presidente della corte di appello o del tribunale fissa la data in cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio; il magistrato formatore redige la relazione di cui all'articolo 73, comma Il, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 11.98, entro quindici giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di appello o del tribunale appone il proprio visto sull'attestazione medesima; l'attestazione prevista dall'articolo 73, comma 11, del decreto-legge di cui al periodo precedente è rilasciata anche a coloro che hanno completato con esito positivo lo stage, pur avendolo iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'articolo 37, commi 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.
È il capo dell'ufficio o un giudice da lui delegato che attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo da parte dei soggetti come sopra individuati.
La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione nei settori civile e penale, nonché quelli derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi.
Per saperne di più consulta il seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_2.wp
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