Sezione Lavoro e Previdenza
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Aggiornato al 23/07/2019

SEZIONE LAVORO UNICA

 

COORDINATORE SEZIONE LAVORO UNICA ► Arturo D'Ingianna

 

Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun settore consulta:

Organigramma della Giurisdizione

Elenco nominativo dei giudici




La Sezione tratta tutte le controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie e, in particolare, i seguenti affari - MATERIE:  

lavoro; pubblico impiego; accertamenti tecnici preventivi; previdenza ed assistenza diversa da ATPO; opposizioni a cartelle, fermi, ipoteche; cautelari ordinari (art. 700 cpc, sequestri, ecc); ricorsi ex art 28 legge 300/70 in fase cautelare; decreti ingiuntivi; impugnativa di licenziamento ex lege 92/2012 (c.d. legge “Fornero”).

Coordinatore delle Cancellerie Giudiziarie della Sezione Lavoro e Previdenza è la D.ssa Grazia Morabito (direttore amministrativo, c/o stanza torre due dx / 1°piano).

Per l'elenco nominativo del Personale assegnato a ciascun settore consulta:

Organigramma dell’Amministrazione

Organigramma dell’Amministrazione

Elenco nominativo del Personale

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

In merito all’orario di apertura al pubblico delle cancellerie civili si sottolinea, per  l’utenza non giuridicamente qualificata, quanto segue.

L’art. 155 c. p. c.  Computo dei termini – prevede la proroga di diritto dei termini in scadenza in giorno festivo al primo giorno seguente non festivo.


Per quanto attiene gli atti con computo dei termini a ritroso
(es. costituzione in giudizio) occorre, nel computo, tornare “indietro” nel calendario al primo giorno non festivo, ciò in base al dictum della sentenza nr. 14.767 del 30.6.2014 della Corte di Cassazione.


Si precisa che
, per disposizioni interne emanate nel marzo 2015, il personale di cancelleria provvede, nell’accettazione degli atti trasmessi per via telematica dopo la chiusura degli uffici giudiziari, a riportare, come data di accettazione, quella di invio dell’atto telematico per evitare, come evidenziato dagli stessi procuratori, che atti trasmessi entro il giorno di scadenza (con ricevuta di avvenuta consegna  inviata, in automatico dal sistema giustizia, entro la fine del giorno di scadenza, giusto quanto disposto in materia  di termini dal d.l. n.90/14 e relativa legge di conversione n. 144/2014 - art. 15 punto 2, sub b) appaiano invece,  a chi consulta il  fascicolo  telematico (magistrati e procuratori), depositati fuori termine con tutte le conseguenze di legge.

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

Attenzione

Avviso importante per gli Avvocati ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio

L’invio di atti processuali (ricorsi, note, documentazione, istanze etc.) o di atti del CTU (consulenze tecniche, documentazione, istanze etc) deve avvenire esclusivamente all’interno del Processo Civile Telematico (PCT).

Pertanto, non ha alcun valore processuale l’invio di atti afferenti ad una causa civile (affari contenziosi, esecuzione, fallimenti, lavoro …) ad indirizzi di posta elettronica indicati in questo sito esclusivamente per lo scambio di atti di natura amministrativa.

Per informazioni sul Processo Civile Telematico (PCT) e sulle modalità di accesso, consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST/ (schede pratiche - naviga per utente) o rivolgersi al proprio Ordine Professionale.

Si visualizzi, altresì, la seguente pagina del sito Trib.RC: Il Processo Civile Telematico

Attenzione

Avvertenza importante per Avvocati ed Enti: eliminazione dei fascicoli di parte in caso di omesso ritiro

Con provvedimento dell’8/9/2017 il Presidente del Tribunale, in applicazione dell’art. 2961 Codice Civile, invita gli Avvocati e gli Enti (parti abituali) a ritirare i propri fascicoli di parte, con avvertenza che, decorsi tre anni dalla definizione dei relativi affari processuali, si procederà alla eliminazione degli atti non ritirati con decorrenza dal 1° novembre 2017 e dal 1° febbraio 2018, rispettivamente per gli affari processuali definiti da oltre dieci anni e da oltre tre anni.

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_AVVISO_FASCICOLI DI PARTE]




Il Contributo Unificato in materia di Lavoro e Previdenza

Quanto agli importi del Contributo Unificato dovuto, nelle ipotesi di legge, per le iscrizioni a ruolo in materia di lavoro e previdenza, si consulti la tabella di seguito indicata (salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web):

[Visualizza_ALLEGATO_TRIB.RC_MODULISTICA_CIVILE_LAVORO_CONTRIBUTO UNIFICATO_AGG.2023.pdf]

 

Il ricorrente ha diritto all’esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito del suo nucleo familiare, per l’anno antecedente a quello della presentazione del ricorso, è inferiore al triplo del reddito previsto dall’art. 76 del T.U. sulle Spese di Giustizia, allo stato reddito inferiore ad Euro 34.481,46.

Il ricorrente dovrà, pertanto, depositare apposita autocertificazione, come da modello allegato, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un valido documento di identità; le autocertificazioni presentate sono soggette a controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

[Visualizza_ALLEGATO_TRIB.RC_MODULISTICA_CIVILE_LAVORO_C.U._AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO_AGG.2023.pdf]

 

La nota di iscrizione a ruolo

Si ritiene utile rendere disponibili informazioni e approfondimenti in materia di nota di iscrizione a ruolo, con relativa modulistica, per gli Utenti giuridicamente non qualificati, nei casi in cui è possibile costituirsi in giudizio senza l’ausilio di un Avvocato (c.d. Procuratore).

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_NOTA_ISCRIZIONE_RUOLO]

 

Attenzione

In caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto per Contributo Unificato e/o Diritto Forfettizzato, la cancelleria provvederà a richiederne coattivamente il versamento o l’integrazione, con le modalità previste dall’art. 16 del TUSG 115/2002 sulle Spese di Giustizia, mediante iscrizione delle somme dovute a ruolo esattoriale.

L’omesso versamento di € 27,00 per diritto forfetizzato, quando dovuto, dà luogo al rifiuto dell’atto ai sensi dell’art. 285/4°c./TUSG, in caso di deposito cartaceo.

Inoltre, con disposizioni dirigenziali del 10/5/2017, diramate nell’ambito del Distretto Giudiziario mediante inoltro ai tre Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria, con nota presidenziale nr. 1355/2017 Prot. del 15/5/2017, la materia del deposito telematico e del pagamento tradizionale del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie è stata oggetto di un accurato approfondimento e conseguenti direttive alle cancellerie civili, in considerazione delle diverse circolari e note ministeriali sulle modalità di recupero.

In particolare, è stata ribadita l’attivazione della procedura di recupero quando non sia stata depositata in cancelleria la ricevuta di pagamento ai fini dell’annullamento (e conseguente allegazione al fascicolo processuale cartaceo), nell’ipotesi di invio scansionato del contrassegno o di altra ricevuta di pagamento che non assicuri l’univoca riconducibilità al procedimento (per omessa indicazione di idonea causale).

Pertanto, si avvisano gli Avvocati che, in caso di iscrizione a ruolo telematica e pagamento del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie tramite scansione della marca da bollo (oppure tramite ricevuta di pagamento con causale non indicata), il contrassegno o la ricevuta originali dovranno essere comunque depositati in cancelleria per consentirne l’annullamento e l’allegazione al fascicolo processuale cartaceo; in mancanza si procederà al recupero come per l’omesso versamento

Per conoscere i dettagli dell’approfondimento, si consulti il seguente pdf:

» Visualizza ALLEGATO_RECUPERO_CU_ANT.FORF._1355_15.5.2017


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