Aggiornato al 2/10/2017
È operativa, nell’ambito della 1^ Sezione Civile, l’area della c.d. Volontaria Giurisdizione.
PRIMA SEZIONE CIVILE
(AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, ESECUZIONI IMMOBILIARI,
MOBILIARI, FALLIMENTI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE)
PRESIDENTE 1^ SEZIONE CIVILE ► Giuseppe Campagna
Coordinatore delle Cancellerie Giudiziarie in materia di Volontaria Giurisdizione è la D.ssa Grazia Morabito (direttore amministrativo, c/o stanza torre due dx / 1°piano).
Organigramma dell’Amministrazione
Elenco nominativo del Personale
Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:
Orario di apertura al Pubblico |
In merito all’orario di apertura al pubblico della cancelleria della Volontaria Giurisdizione si sottolinea, per l’utenza non giuridicamente qualificata, che l'orario di ricevimento è previsto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 con apertura pomeridiana dalle ore 14:45 alle ore 15:15 nelle giornate di martedì e giovedì.
L’art. 155 c. p. c. Computo dei termini – prevede la proroga di diritto dei termini in scadenza in giorno festivo al primo giorno seguente non festivo.
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Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:
Contatti Peo / Pec / Tel Referenti |
Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:
Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza |
Attenzione |
Avviso importante per gli Avvocati ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio L’invio di atti processuali (ricorsi, note, documentazione, istanze etc.) o di atti del CTU (consulenze tecniche, documentazione, istanze etc) deve avvenire esclusivamente all’interno del Processo Civile Telematico (PCT). Pertanto, non ha alcun valore processuale l’invio di atti afferenti ad una causa civile (affari contenziosi, esecuzione, fallimenti, lavoro …) ad indirizzi di posta elettronica indicati in questo sito esclusivamente per lo scambio di atti di natura amministrativa. Per informazioni sul Processo Civile Telematico (PCT) e sulle modalità di accesso, consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST/ (schede pratiche - naviga per utente) o rivolgersi al proprio Ordine Professionale. Si visualizzi, altresì, la seguente pagina del sito Trib.RC: Il Processo Civile Telematico |
Attenzione |
Avvertenza importante per Avvocati ed Enti: eliminazione dei fascicoli di parte in caso di omesso ritiro Con provvedimento dell’8/9/2017 il Presidente del Tribunale, in applicazione dell’art. 2961 Codice Civile, invita gli Avvocati e gli Enti (parti abituali) a ritirare i propri fascicoli di parte, con avvertenza che, decorsi tre anni dalla definizione dei relativi affari processuali, si procederà alla eliminazione degli atti non ritirati con decorrenza dal 1° novembre 2017 e dal 1° febbraio 2018, rispettivamente per gli affari processuali definiti da oltre dieci anni e da oltre tre anni. [Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_AVVISO_FASCICOLI DI PARTE] |
Il Contributo Unificato in materia di Volontaria Giurisdizione
Quanto agli importi del Contributo Unificato dovuto, nelle ipotesi di legge, per le iscrizioni a ruolo in materia di Volontaria Giurisdizione, si consulti la tabella di seguito indicata (salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web):
[Contributo Unificato - File PDF 39 KB]
[VISUALIZZA ALLEGATO_AVVISO PAGAMENTO TELEMATICO]
Si ritiene utile rendere disponibili informazioni e approfondimenti in materia di nota di iscrizione a ruolo, con relativa modulistica, per gli Utenti giuridicamente non qualificati, nei casi in cui è possibile costituirsi in giudizio senza l’ausilio di un Avvocato (c.d. Procuratore).
[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_NOTA_ISCRIZIONE_RUOLO]
[Visualizza ALLEGATO_MODULO ACCETTAZIONE BENEFICIATA MINORI]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO ACCETTAZIONE BENEFICIATA TUTELA]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO AUTORIZZAZIONE DONAZIONE-VENDITA-ACQUISTO BENI MINORI]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO AUTORIZZAZIONE PASSAPORTI]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO AUTORIZZAZIONE PRELIEVO SOMME]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO RENDICONTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO RINUNCIA EREDITA' MINORE]
[VISUALIZZA ALLEGATO_MODULO RISCOSSIONE SOMME VARIE MINORE]
Attenzione |
In caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto per Contributo Unificato e/o Diritto Forfettizzato, la cancelleria provvederà a richiederne coattivamente il versamento o l’integrazione, con le modalità previste dall’art. 16 del TUSG 115/2002 sulle Spese di Giustizia, mediante iscrizione delle somme dovute a ruolo esattoriale. L’omesso versamento di € 27,00 per diritto forfetizzato, quando dovuto, dà luogo al rifiuto dell’atto ai sensi dell’art. 285/4°c./TUSG, in caso di deposito cartaceo. Inoltre, con disposizioni dirigenziali del 10/5/2017, diramate nell’ambito del Distretto Giudiziario mediante inoltro ai tre Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria, con nota presidenziale nr. 1355/2017 Prot. del 15/5/2017, la materia del deposito telematico e del pagamento tradizionale del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie è stata oggetto di un accurato approfondimento e conseguenti direttive alle cancellerie civili, in considerazione delle diverse circolari e note ministeriali sulle modalità di recupero. In particolare, è stata ribadita l’attivazione della procedura di recupero quando non sia stata depositata in cancelleria la ricevuta di pagamento ai fini dell’annullamento (e conseguente allegazione al fascicolo processuale cartaceo), nell’ipotesi di invio scansionato del contrassegno o di altra ricevuta di pagamento che non assicuri l’univoca riconducibilità al procedimento (per omessa indicazione di idonea causale). Pertanto, si avvisano gli Avvocati che, in caso di iscrizione a ruolo telematica e pagamento del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie tramite scansione della marca da bollo (oppure tramite ricevuta di pagamento con causale non indicata), il contrassegno o la ricevuta originali dovranno essere comunque depositati in cancelleria per consentirne l’annullamento e l’allegazione al fascicolo processuale cartaceo; in mancanza si procederà al recupero come per l’omesso versamento. Per conoscere i dettagli dell’approfondimento, si consulti il seguente pdf: |