Aggiornato al 18/3/2016
Il Testimone è la persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione a comparire per essere sentito in merito dal Giudice procedente.
Tale atto di citazione contiene gli estremi del relativo procedimento e l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'aula d’udienza e dell’Ufficio Giudiziario.
Dopo aver reso la testimonianza, su richiesta dell’interessato è rilasciata dal Cancelliere d'udienza una certificazione di presenza, per giustificare (se dipendente privato) l’assenza dal lavoro.
In merito all’ubicazione della struttura ed alla dislocazione delle aule d’udienza del Tribunale di Reggio Calabria, si consultino le seguenti schede di orientamento dell’Utenza:
A differenza che nel processo penale, in quello civile la testimonianza viene richiesta da una delle parti processuali e, previa ammissione della stessa da parte del giudice, la citazione a comparire viene notificata a cura del procuratore. | |
Il rimborso delle indennità e delle spese di viaggio sostenute dal teste, non residente nel luogo sede dell’Ufficio Giudiziario, è dovuto esclusivamente dalla parte processuale che ne ha richiesto la citazione. | |
Anche nel processo civile, se il testimone non si presenta senza giustificato motivo - da comunicare in tempo utile prima dell’udienza fissata per la deposizione - il giudice può comminare una sanzione pecuniaria ed, altresì, disporne l’accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria. Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste: la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'Autorità Giudiziaria, in sede civile o penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato; si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del Giudice. |
Solo nel caso in cui la citazione sia stata richiesta da una parte processuale ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le indennità e le spese di viaggio, spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte, verranno rimborsate dall’Ufficio Unico Spese di Giustizia del Tribunale, mediante anticipazione a carico dell’Erario con ordinativo di pagamento emesso dall’Ufficio Unico Spese di Giustizia; in tal caso, la procedura per ottenere la liquidazione ed il successivo rimborso è la stessa prevista per il teste nel processo penale (si rinvia alla pagina dedicata all’«Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate»).
» Quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni nel processo civile
A differenza che nel processo penale, in quello civile i testimoni sono citati a istanza di parte, nel senso che la testimonianza viene richiesta da una delle parti processuali e, previa ammissione della stessa da parte del Giudice, la citazione a comparire viene notificata a cura dell’Avvocato procuratore della parte.
Il rimborso delle indennità e delle spese di viaggio sostenute dal teste civile, non residente nel luogo sede dell’Ufficio Giudiziario, in quanto citato a istanza di parte, è dovuto esclusivamente dalla parte processuale che ne ha richiesto la citazione.
Contrariamente a quanto previsto nel processo penale per i testimoni citati a richiesta di parte, in quello civile l’onere di quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni NON grava sul funzionario dell’Ufficio Giudiziario (mediante compilazione di ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione).
La mancanza di una disposizione analoga a quella prevista per il penale, che attribuisce nel processo civile al Giudice o all’Ufficio Giudiziario l’onere della quantificazione della spesa in argomento, porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, sempre secondo i parametri normativi di cui agli artt. 45-48 del DPR 115/2002, ma nell’ambito dei rapporti tra privati, intendendo così ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile (Circolare M.G. del 3/6/2008).
Tradotto in termini più semplici, il teste civile non residente deve rivolgersi per la corresponsione delle spese sostenute alla parte che lo ha citato, applicando, in mancanza di accordo sulla quantificazione, i limiti delle spettanze dovute ex lege di cui agli artt. 45 e ss. del DPR 115/2002.
Solo nel caso in cui la citazione sia stata richiesta da una parte processuale ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le indennità e le spese di viaggio, spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte, verranno rimborsate dall’Ufficio Unico Spese di Giustizia del Tribunale, mediante anticipazione a carico dell’Erario con ordinativo di pagamento emesso dal funzionario preposto; in tal caso, la procedura per ottenere la liquidazione ed il successivo rimborso è la stessa prevista per il teste nel processo penale (si rinvia alla pagina dedicata all’«Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate»).
Infatti, per espressa disposizione di legge, nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato; se la parte è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'Erario o prenotate a debito.
» Accompagnamento coattivo del testimone a mezzo di Polizia Giudiziaria
Anche nel processo civile se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il Giudice può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva; con la medesima ordinanza il Giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro; in caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il Giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
» La prova delegata
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio e, se questi sono situati fuori della Circoscrizione del Tribunale, delega all’esame il Giudice del luogo.
Quando è necessario procedere all’assunzione dalla prova testimoniale fuori dalla Circoscrizione del Tribunale, il Giudice dispone la c.d. Prova Delegata, cioè delega a tal fine il Magistrato del Tribunale ove sia necessario sentire il teste; il Giudice Delegato procede, su istanza della parte interessata, all'assunzione del mezzo di prova e, d'ufficio, ne rimette il processo verbale al Giudice Delegante; le parti possono chiedere concordemente che la prova venga assunta direttamente dal Giudice procedente, senza essere delegata ad altro Magistrato e, in tal caso, è il Presidente del Tribunale competente ad autorizzare o meno tale trasferimento.
LA TESTIMONIANZA SCRITTA NEL PROCESSO CIVILE
La dichiarazione testimoniale scritta è stata introdotta, nel processo civile, dalla Legge 69/2009 a decorrere dal 4 luglio 2009; con successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 17/02/2010 è stato approvato il modello di testimonianza scritta, unitamente alle relative istruzioni per la sua compilazione.
In particolare, viene introdotto nel nostro Codice di Procedura Civile l’articolo 257-bis, il quale prevede la possibilità di rendere per iscritto una testimonianza, nella ipotesi in cui il Giudice lo disponga sussistendo i presupposti di legge; si può ricorrere alla testimonianza scritta quando ricorrono entrambe le seguenti ipotesi: vi è accordo tra le parti ed il Giudice dispone l’assunzione della deposizione scritta, in base alla natura della causa e di ogni altra circostanza.
Il testimone dovrà scrivere le risposte ai quesiti proposti su un modulo conforme al modello approvato con il menzionato D.M. del 17 febbraio 2010, seguendo le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello a cura della parte richiedente l’assunzione di tale testimonianza.
Il nuovo sistema di deposizione testimoniale prevede, in sintesi, risposte scritte sul modello ministeriale e autentica delle firme al Comune, dal Segretario Comunale o delegato, oppure da un Funzionario o Cancelliere di un Ufficio Giudiziario (anche diverso da quello presso il quale è in corso di svolgimento la causa civile, se il testimone non è residente o domiciliato nel Circondario del Tribunale Civile interessato); il tutto con supporto solo cartaceo senza l’ausilio dei modelli telematici.
Infatti, sulle istruzioni di cui all’Allegato B del citato D.M. del 17/02/2010, si legge testualmente:
«Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a leggere per intero le presenti istruzioni. Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l’uso di matite o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati. Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili. Sotto ogni dichiarazione o risposta data, il testimone deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a ciò dedicato. La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario».
Le firme devono essere apposte alla presenza del pubblico ufficiale che procede all’autentica. L’autentica della firma è gratuita ed esente da bollo e qualsivoglia diritto. | |
Presso il Tribunale di Reggio Calabria, il servizio delle autentiche delle firme è assicurato dall’Ufficio Amministrativo sito al 1° piano – torre due sx, denominato Ufficio Asseverazioni Perizie Stragiudiziali - Traduzioni Giurate - Registro Stampa – Servizio Autentiche. Coordinatore dr. Rinaldo Plateroti (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7876, c/o stanza torre due sx/1°piano); responsabile --- (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7876, c/o stanza torre due sx/1°piano). Per informazioni e ricezione Utenza: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15; presso l’ufficio del direttore Rinaldo Plateroti (1°piano / torre due sx). |
Il testimone è tenuto a dichiarare se si trova in una situazione di incompatibilità, oppure in una situazione tale per cui ritenga di doversi astenere, quale ad esempio, il segreto testimoniale, il rapporto di parentela, il rapporto di lavoro e/o personale, o, infine, un proprio interesse nell’ambito della causa.
È previsto anche un regime sanzionatorio nel caso di mancata consegna delle risposte, oppure di ritardo, rispetto al termine fissato dal Giudice (in tali ipotesi il testimone rischia una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 1000 euro); ovviamente scatterà anche il reato di falsa testimonianza, per le risposte false o reticenti, con la pena della reclusione da 2 a 6 anni. |
In seguito alla compilazione e autenticazione del modello, il testimone dovrà, entro il termine fissato dal Giudice, consegnare direttamente, a mano, il modello presso la Cancelleria del Giudice davanti al quale pende il procedimento per cui viene richiesta la testimonianza, oppure inviare lo stesso tramite raccomandata postale.
Nel caso in cui la testimonianza ha ad oggetto dei documenti di spesa già depositati dalle parti, è previsto che la stessa possa essere resa tramite dichiarazione sottoscritta dal testimone, con la trasmissione al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza ricorrere al modello ministeriale.
Il Giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al Giudice Delegato.
Il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni, di cui agli Allegati A e B del D.M. del 17/02/2010, sono i seguenti:
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Per la normativa in dettaglio, consulta il presente allegato:
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Da ultimo si segnala che sulla seguente pagina web del sito del Ministero della Giustizia è consultabile, in materia di dichiarazione testimoniale scritta ex art. 257-bis CPC, un’approfondita SCHEDA PRATICA su questo nuovo istituto procedurale di recente introduzione:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_10.wp?tab=d
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