Diritto di accesso “documentale”
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Aggiornato al 21/8/2018

1)- Il diritto di accesso “documentale” ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e succ. mod.

Per "diritto di accesso", si intende il diritto dei soli soggetti  interessati  di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e, pertanto, Il diritto può essere esercitato solo da chi vi abbia interesse; per "interessati" si intendono tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; Il termine per l’accoglimento o meno della richiesta è di 30 giorni; tutti i documenti amministrativi sono accessibili, salvi quelli per i quali vige una espressa esclusione ex lege.

Per la normativa in dettaglio, consulta il seguente pdf:
[Visualizza ALLEGATO_9_ACCESSO_DOCUMENTALE_LEGGE_REGOLAMENTI_CIRCOLARE]


⇒ LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCC. MOD.

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

⇒ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 25 GENNAIO 1996, N. 115

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O STABILMENTE DETENUTI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DAGLI ORGANI PERIFERICI SOTTRATTI AL DIRITTO D'ACCESSO

 

⇒ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CIRCOLARE 8 MARZO 2006                

MISURE ORGANIZZATIVE DEL DIRITTO D'ACCESSO

 

⇒ DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006 N. 184

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

⇒ MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 10 MAGGIO 1994 N. 415

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Qualora trattasi di documenti amministrativi detenuti dal Tribunale di Reggio Calabria, l’Ufficio presso il quale gli interessati devono rivolgersi (o al quale trasmettere a mezzo servizio postale o posta elettronica), ai fini della presentazione della domanda di accesso ovvero dell’acquisizione di informazioni sulle modalità operative, è il seguente:

Tribunale di Reggio Calabria, Presidente del Tribunale, Palazzo CE.DIR., via Sant'Anna II Tronco – 89128  Reggio Calabria; indirizzi di posta elettronica istituzionale:

Certificata (P.E.C.):  [email protected],

Ordinaria (P.E.O.):   [email protected].

Ufficio del Funzionario Responsabile Sig.ra Francesca Pratticò, in assenza Ufficio Protocollo (tel. 0965.857.7980-83-84), c/o stanza 18 / torre due dx e torre tre sx / 3°piano; orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15; Coordinatore D.ssa Giuseppina Artuso (Direttore Amministrativo), tel. 0965.857.7987, c/o stanza 22 / torre due dx – torre tre sx / 3°piano; per altre informazioni consulta la seguente pagina del portale Uffici Presidenza e Pers. Mag., Dirigenza e Pers. Amm., Segreterie e Protocollo.

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

 Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Per saperne di più...

Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.

L’esame dei documenti è gratuito, ma il rilascio di copia dei documenti, giusto quanto disposto con nota del Ministero della Giustizia n. 159481.U del 7/8/2018,  è subordinato al pagamento degli importi dovuti per diritti di copia (informe o conforme, cartacea o su supporto informatico), da ultimo aggiornati con Decreto 4 luglio 2018 Ministero Giustizia - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del d.p.r. n. 115/2002; le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è anche tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti (in atto l’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine; altra marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sulla richiesta di copia autentica; sono fatte salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web).

Al fine di consentire la redazione della domanda di accesso conforme alla normativa vigente in materia, di seguito si riporta il relativo modello, unitamente ad una concisa esposizione informativa sulle modalità di esercizio del diritto in questione:

[Visualizza ALLEGATO_10_ACCESSO_DOCUMENTALE_L.241.1990_DOMANDA_CIRC.M.G.8.3.2006_AGG.21.8.2018_DOC]
[Visualizza ALLEGATO_10_ACCESSO_DOCUMENTALE_L.241.1990_DOMANDA_CIRC.M.G.8.3.2006_AGG.21.8.2018_PDF]

Per ulteriori approfondimenti, si consulti il seguente link:
Circolare 8 marzo 2006 - Misure organizzative del diritto d'accesso
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2006)&facetNode_3=1_1(20060308)&facetNode_2=1_1(200603)&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC135306


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