Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 presso Ministero Giustizia
Aggiornato al 18/1/2017
IN ATTESA OPERATIVITÀ
Presso il Ministero della Giustizia è prevista l’istituzione del Registro Nazionale dei Curatori, dei Commissari Giudiziali e dei Liquidatori Giudiziali (art. 28/4°c. del R.D. 267/1942 e succ. mod. in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa - Art. 15-ter/3°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”).
New → L’obbligo di pubblicazione in materia di amministratori nominati da organi giurisdizionali ex art. 15-ter del “Decreto Trasparenza”
Una novità introdotta dal D.Lgs. 97/2016, art. 14, è l’inserimento nel riformato D.Lgs. 33/2013 dell’art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016.
Tale nuovo obbligo di pubblicazione si riferisce a due tipologie di ausiliari nominati dal giudice:
- ausiliari di cui al comma 1° dell’art. 15-ter à vai alla seguente pagina del sito:
» Albo Nazionale Amministratori Giudiziari D.Lgs. 14/2010 presso Ministero Giustizia
- ausiliari di cui al comma 3° dell’art. 15-ter e cioè i curatori, i commissari giudiziali ed i liquidatori giudiziali nell’ambito della disciplina in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod., in relazione alla quale è prevista l’istituzione presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 28/4°c. del R.D. 267/1942, di un Registro Nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali ed i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse; il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico sul sito istituzionale;
ai sensi dell’art. 15-ter/3°c. del Decreto Trasparenza, in tale registro vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse;
le disposizioni di cui al vigente 4° c. dell’art. 28 del R.D. 267/1942, sopra richiamato, sono state aggiunte dall’art. 5/1°c. lett. b), terzo cpv, del D.L. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015 ed in vigore dal 21/8/2015; tali disposizioni, ai sensi dell’art. 23/4°c. del D.L. 83/2015, “acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, la data di entrata in vigore del Registro Nazionale ex art. 28/4°c. del R.D. 267/1942 coinciderà con le seguenti scadenze: 6 mesi dal 21/8/2015 per l’adozione delle specifiche tecniche + altri 60 gg. dalla pubblicazione delle medesime sul sito internet del Ministero Giustizia.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera nr. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in merito ha precisato che, al fine di favorire la reperibilità dei dati, è opportuno che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”, cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall’art. 15-ter/1° e 3°c. del “Decreto Trasparenza”.
Per la pubblicità degli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice in generale dall’autorità giudiziaria in sede giurisdizionale, in atto sono in corso iniziative ministeriali (vedi note nn. 24872_29/11/2016 e 27188_29/12/2016) a seguito della risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016, in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli ausiliari del giudice, nei settori civile e penale, nonché di pubblicità di tali incarichi sul sito istituzionale dell’ufficio giudiziario, con cadenza annuale ed escluso ogni dato sensibile.