Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
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Aggiornato al 18/7/2018

 

ATTENZIONE -> Il presente istituto, introdotto a titolo di sperimentazione esclusivamente per gli anni 2016 e 2017, non è più vigente in quanto ha avuto scadenza naturale in data 31/12/2017, come da circolare ministeriale di seguito consultabile.

[Visualizza ALLEGATO_ M.G._m_dg.DAG.11-07-2018.013951]

Pertanto, le informazioni di seguito riportate non hanno alcuna valenza a decorrere dall’1/1/2018. 

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La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1 commi 414-415-416 prevede l’istituzione, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

In particolare, il nuovo istituto prevede in via sperimentale la creazione di un fondo di solidarietà gestito dal Ministero della Giustizia le cui risorse, al termine di un breve procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, sono devolute al coniuge in stato di bisogno che non riceve l’assegno di mantenimento, per l’inadempimento del coniuge obbligato sul quale, tuttavia, lo Stato si rivale per il recupero delle somme erogate.

Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, è avviata presso i Tribunali sede nel capoluogo dei Distretti di Corte d’Appello e, tra questi, vi è il Tribunale di Reggio Calabria, Tribunali che ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti residenti in uno dei comuni del rispettivo Distretto.

L’istituzione di questa misura di sostegno, pertanto, ha carattere sperimentale e si applica in atto solo in relazione ad alcuni Tribunali: il Tribunale di Reggio Calabria è tra i Tribunali indicati per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo ed è competente per il Distretto della Corte di Appello, quindi per tutti i Comuni della ex Provincia di Reggio Calabria.

 

Trattasi di procedura di competenza del settore civile della Volontaria Giurisdizione, presso le cui Cancellerie occorre rivolgersi per ulteriori informazioni e per deposito atti.

Vai alla pagina: www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/volontaria-giurisdizione_23.html

 

Per saperne di più consulta i seguenti link del sito istituzionale del Ministero della Giustizia:

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_21_3.page

(percorso: Home » Itinerari a tema » Tutela dei diritti » Fondo solidarietà coniuge)

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_4.page?tab=d

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_4.page?tab=w

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_4.page?tab=m

(percorso: Home » Come fare per » Persona e diritti » Fondo di solidarietà per il coniuge)

www.giustizia.it/resources/cms/documents/form_istanza_fondo_per_il_coniuge.pdf

 

Per la normativa in materia, le circolari ministeriali ed il format di istanza di accesso al Fondo, consulta i seguenti pdf:

[Visualizza ALLEGATO_FONDO SOLIDARIETA CONIUGE IN STATO DI BISOGNO_NORMATIVA_CIRCOLARI MG]

[Visualizza ALLEGATO_MG_ISTANZA_FONDO SOLIDARIETA CONIUGE IN STATO DI BISOGNO]



Cos’è È la richiesta per ottenere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’art. 156 c.c.
Normativa di riferimento Art. 1 commi 414 - 416, Legge 208/2015; D.M. del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2016 (c.d. Legge di Stabilità 2016), entrata in vigore il 13 febbraio 2017.
Competenza territoriale Il Tribunale di Reggio Calabria è competente per il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, cioè per le istanze presentate non solo dai residenti nel Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ma anche per quelle inoltrate dai residenti nel Circondario dei Tribunali di Locri e Palmi.
Chi può richiederlo Il coniuge in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
Come si richiede e documenti necessari

Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:

  • sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
  • abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a € 000,00;
  • abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

L'istanza deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in conformità al modulo (FORM) disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia:

www.giustizia.it/resources/cms/documents/form_istanza_fondo_per_il_coniuge.pdf

Deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

  1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  2. il codice fiscale;
  3. l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  4. l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge;
  5. l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
  6. l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a €000;
  7. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza;
  8. la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo Decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni;
  9. quando dalla DSU (n.b. la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l'accesso al beneficio) ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che, tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa, vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza, ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:

  1. copia del documento di identità del richiedente;
  2. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
  3. visura rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari delle Province di nascita e residenza del coniuge inadempiente, da cui risulti la non possidenza di beni immobili;
  4. l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
Tempi e Procedura

Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.

Quando il Presidente del Tribunale o il Giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.

In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
Dove si richiede

L’istanza deve essere presentata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria, TORRE TRE - PIANO 3° del Palazzo Ce.Dir.

PEC: [email protected]

La Cancelleria non può svolgere alcun controllo di MERITO o di RITO sui moduli presentati.
Costi Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della Legge 208 del 2015, il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.
Modulistica

Per il modello di istanza si consulti i seguenti link: [Visualizza ALLEGATO_MG_ISTANZA_FONDO SOLIDARIETA CONIUGE IN STATO DI BISOGNO], scaricato dal sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it/resources/cms/documents/form_istanza_fondo_per_il_coniuge.pdf, significando che l’istanza deve essere presentata in conformità al modulo ministeriale a pena di inammissibilità.


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