Cos’è | L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. | ||
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Normativa di riferimento | L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404 ss. c.c. | ||
Chi può richiederlo | Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa. | ||
Come si richiede e documenti necessari | Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno. Per questo tipo di procedimento non è richiesta l’assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate. |
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Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, 3° piano / torre tre dx. Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15; sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (nei limiti indicati dal decreto 1/7/2015); presso lo Sportello Unico per l’Utenza sito al 3°piano / torre tre dx. Per altre informazioni vai alla pagina: » Volontaria Giurisdizione
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Costi |
Esente da contributo unificato. Viceversa, è dovuta marca di € 27,00 per Anticipazioni Forfettarie ex art 30 TUSG. Da corrispondere, altresì, i diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia): per gli importi aggiornati consulta la pagina » Diritti di Copia e Certificato Si ribadisce che il certificato storico di residenza e lo stato di famiglia sono soggetti all’imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza). |
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Modulistica |
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Per saperne di più ... ... | Per ulteriori approfondimenti sulla normativa e sulle modalità operative si rinvia al seguente pdf. [Visualizza allegato Vol. Giur. Amm. Sostegno Approfondimento] |