Ufficio Recupero Crediti Civile - Penale
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Aggiornato al 3/10/2018

 

Le Spese di Giustizia, anticipate dall’Erario o prenotate a debito, nonché le sanzioni pecuniarie inflitte, nell’ambito del processo civile e di quello penale, sono soggette al recupero in favore dello Stato in presenza di determinate specifiche condizioni di legge.

L’Ufficio Recupero Crediti è l’ufficio chiamato a gestire le attività propedeutiche, essendo la gestione diretta del recupero affidata a Equitalia Giustizia, una società per azioni interamente posseduta da Equitalia S.p.A., alla quale la Legge Finanziaria 2008 ha attribuito il recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato a partire dal 1° gennaio 2008.

In particolare, l’Ufficio Recupero Crediti in materia penale si occupa del recupero delle pene pecuniarie, delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie, scaturenti dal processo penale; l’Ufficio Recupero Crediti in materia civile si occupa del recupero delle somme dovute a seguito di sentenza/provvedimento, della riscossione del contributo unificato omesso o pagato in modo insufficiente e della riscossione della relativa sanzione, nonché del rimborso  del contributo unificato versato indebitamente o in misura superiore a quella dovuta. 

La procedura di recupero del credito, vantato dall’Erario, inizia una volta passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale (Mod.  3/SG), quale ad esempio la sentenza civile, quella penale di condanna, il decreto penale di condanna o l’ordinanza nei casi di legge.

 

Coordinatore D.ssa Claudia Tallarico (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7877, c/o stanza torre due sx/1°piano)

Collabora la D.ssa Maria Rosaria Clericò (assistente giudiziario, tel. 0965.857.7628, c/o stanza torre due sx/1°piano).

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
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Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 


Notizie utili

In esecuzione della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per la riscossione delle spese di giustizia, sottoscritta in data 23 settembre 2010, la gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicati è stata trasferita alla società Equitalia, la quale vi provvede in base alle disposizioni del Testo Unico Spese di Giustizia 115/2002 e della normativa di settore.

In particolare, Equitalia Giustizia, sulla base della documentazione trasmessa dall’Ufficio Giudiziario, acquisisce i dati anagrafici del debitore, iscrive a ruolo il credito e cura la successiva procedura di riscossione; Equitalia procede all’iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o della data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo; le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo sono indicate nelle istruzioni contenute nella cartella.

Gli uffici giudiziari rimangono, comunque, titolari dei crediti di giustizia e, pertanto, i debitori devono indirizzare all’Ufficio Recupero CreditI eventuali richieste di annullamento o sgravio  della somma iscritta a ruolo; viceversa, la competenza in materia di rateizzazione spetta agli agenti di riscossione.

In materia penale, il debitore che versi in disagiate condizioni economiche può, altresì, richiedere la remissione del debito; più precisamente, se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà; viceversa, se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto presso l’Istituto carcerario una regolare condotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La domanda di remissione del debito, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, oppure proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al Magistrato competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso; competente a decidere in rapporto alla concessione della remissione del debito è il Magistrato di Sorveglianza.

In materia civile, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa - 23 settembre 2010, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:

  1. ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’Ufficio Giudiziario comunica alla società l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore;
  2. la società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico Spese di Giustizia, nonché alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del TUSG;
  3. la società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del TUSG,  decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento;
  4. infine, la società provvede a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero. 

 

Debitori di giustizia e rapporti con Equitalia Giustizia

Equitalia Giustizia S.p.A.
www.equitaliagiustizia.it

Informazioni all’Utenza (Centr. 06.95.940.376-377)

FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) - Tel. 06.95949500 / 06.98958658 – Fax 06.50526176
(Orario: lun., merc. e ven. 8.30 - 13.00; mart. e giov. 08.30 - 13.00 / 14.30 - 16.00)

P.E.C.:         
P.E.O.:

[email protected]
[email protected]

GESTIONE CREDITI DI GIUSTIZIA - Tel. 06.95949900 – Fax 06.95050171
(Orario: lun., merc. e ven. 8.30 - 13.00; mart. e giov. 08.30 - 13.00 / 14.30 - 16.00)

P.E.C.:         
P.E.O.:

[email protected]
[email protected]

 

La nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione (PEC: [email protected]), Ente pubblico economico istituito ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con funzioni di riscossione nazionale, sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017, ad eccezione di Equitalia Giustizia.

Equitalia Giustizia è una società incaricata ex lege della Gestione crediti di giustizia di cui al DPR n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), in attuazione dell’art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007 e sulla base di una convenzione con il Ministero della Giustizia (sottoscritta il 23.09.2010), finalizzata all’acquisizione dei dati dei debitori, alla quantificazione dei crediti in materia di Spese di Giustizia ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.

Per maggiori dettagli si rinvia al SITO WEB EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.  www.equitaliagiustizia.it/it/crediti-di-giustizia/
Si consiglia ai DEBITORI DI GIUSTIZIA la consultazione dei seguenti link:
www.equitaliagiustizia.it/it/crediti-di-giustizia/dati-e-informazioni/
www.equitaliagiustizia.it/it/crediti-di-giustizia/contatta-gestione-crediti-di-giustizia/debitori-di-giustizia/
www.equitaliagiustizia.it/it/contatti/gestione-crediti-di-giustizia/debitori-di-giustizia/
trasparenza.equitaliagiustizia.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html



COME FUNZIONA IL RECUPERO DEI CREDITI DI GIUSTIZIA

Equitalia Giustizia SpA gestisce i crediti di giustizia per conto del Ministero della Giustizia e, sulla base della documentazione trasmessa dagli Uffici Giudiziari, acquisisce i dati anagrafici del debitore, quantifica il credito, su delega dell’Ufficio Giudiziario forma il ruolo e lo consegna all’agente della riscossione, che notifica la cartella di pagamento e svolge l’attività di riscossione (art. 1, commi 367 ss., legge n. 244/2007).

Limitatamente al contributo unificato, Equitalia Giustizia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il mod. F23 allegato allo stesso invito; soltanto in caso di inadempimento, iscrive a ruolo il contributo unificato non versato e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002.

COME CONTATTARE EQUITALIA GIUSTIZIA

Per avere informazioni sui ruoli e sugli altri atti di recupero dei crediti di giustizia (iscrizioni a ruolo, inviti al pagamento e provvedimenti sanzionatori) emessi da Equitalia Giustizia, il debitore di giustizia può:

  • compilare e trasmettere via web il form di richiesta informazioni;
  • inviare una e-mail ordinaria alla PEO [email protected];
  • inviare una e-mail certificata alla PEC [email protected];
  • inviare un fax al nr. 06/95050171;
  • telefonare al nr. 06/95949900 (orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00).

I debitori di giustizia che intendono chiedere la rateizzazione del pagamento dei crediti di giustizia iscritti a ruolo, devono seguire le indicazioni fornite nella cartella di pagamento.

Gli Uffici Giudiziari rimangono, comunque, titolari dei crediti di giustizia e, quindi, i debitori di giustizia devono indirizzare a tali Uffici e non a Equitalia Giustizia eventuali richieste di annullamento (“sgravio”) o sospensione delle somme iscritte a ruolo.

Le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, indicate nelle istruzioni contenute nella cartella, sono riportate al seguente pdf:

[Visualizza allegato – DOVE E COME PAGARE - PDF]


 


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