Ufficio Funzionario Delegato – Contabilità - Ragioneria
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Aggiornato al 03/10/2018

Il ruolo del Funzionario Delegato è ricoperto dal Dr. Giuseppe Cuzzocrea, Dirigente del Tribunale di Reggio Calabria (tel. 0965.857.7973, c/o stanza 9/torre due sx/3° piano).

Responsabile Dr. Aldo Attanasio (funzionario contabile, tel. 0965.857.7963 – 0965.318017, c/o stanza 237/torre due sx/5°piano).

Collaborano i Sig.ri Angela Morabito e Giovanni Toscano (rispettivamente, assistente ed operatore giudiziari, tel. 0965.857.7963 – 0965.318017, c/o la medesima stanza 237/torre due sx/5°piano), nonché la D.ssa Bruna Autelitano (assistente giudiziario, tel. 0965.857.7985, c/o stanza 21/torre due dx – torre tre sx/3°piano).

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 
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Peo / Pec / Tel
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Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Il Codice fiscale ed il Codice IPA di riferimento, del Tribunale di Reggio Calabria, sono i seguenti:
Codice Fiscale:   80006750808
Codice IPA / Spese di Giustizia:    0XSUZI 

 

Notizie Utili

L’Ufficio del Funzionario Delegato, di diretta collaborazione con il Dirigente nella qualità di Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia, si occupa della registrazione dei documenti contabili, della erogazione delle spettanze ai beneficiari e della rendicontazione dei costi sostenuti, in materia di Spese di Giustizia anticipate dall’Erario, previa attività preparatoria a cura dell’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia.

Trattasi delle spettanze liquidate ex lege a favore di Ausiliari, Difensori, Testimoni, GOT e Giudici Popolari, spese sostenute per il regolare svolgimento dei processi civili e penali, quali - quelle per consulenze e perizie disposte d’ufficio dal Giudice, oppure per custodie o amministrazioni giudiziarie di beni, per i rimborsi ai Testimoni dei processi penali citati a deporre dal Giudice,  per i compensi dovuti ai Giudici Onorari ed ai Giudici Popolari della Corte d’Assise, ma – soprattutto – quelle a favore dei Difensori del Patrocinio a spese dello Stato (a tutela del diritto alla difesa dei soggetti meno abbienti) e dei Difensori d’ufficio, che costituisce la spesa più corposa anticipata dall’Erario, sia in termini numerici che economici, unitamente alle spese anticipate a favore degli amministratori di beni nell’ambito dei sequestri e delle misure di prevenzione alla criminalità organizzata.

Il Dirigente del Tribunale, per le Spese di Giustizia ed il Capitolo di spesa in dotazione (1360), esercita il ruolo di Funzionario Delegato ed, in quanto tale, svolge i propri compiti istituzionali in materia di richiesta dei fondi e della loro utilizzazione, firmando (in maniera elettronica) i titoli di spesa, i rendiconti ed i decreti di versamento delle ritenute erariali e delle imposte.

In caso di richiesta di "pagamento in contanti" (Banca d'Italia o Ufficio Postale), l'interessato riceverà, all’indirizzo indicato in domanda, un avviso con il quale potrà recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione entro il termine di due mesi dalla data di emissione del titolo telematico.

L’ufficio, per tutti i creditori ai quali elargisce fondi, funge da sostituto d’imposta; trattiene e versa, in estrema sintesi, le ritenute fiscali considerando le diverse tipologie reddituali dei beneficiari.


SPLIT PAYMENT

Excursus storico

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) aveva introdotto una rilevante modifica alla normativa che disciplina gli adempimenti concernenti i versamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, tenute a versare l’IVA addebitata in fattura direttamente all’Erario solo nella ipotesi di compensi non assoggettati a ritenute alla fonte.

Tale restrizione di natura soggettiva del c.d. split payment era stata abolita dall’art. 1 del D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), convertito nella L. 96/2017, che aveva disposto per le fatture emesse a partire dall’1/7/2017 l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA anche ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito oppure a titolo di acconto.

Conseguentemente nell’ambito delle Spese di Giustizia Anticipate, per effetto di tale novella legislativa, il regime del c.d. split payment si applicava non solo alle ditte dei custodi giudiziari bensì anche a tutti i beneficiari soggetti passivi IVA, quali i professionisti Ausiliari del Giudice o Avvocati etc. etc.

 

La situazione vigente al 14/7/2018

Con D.L. 87/2018 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, in vigore dal 14/7/2018, all’art. 12 è stato disposto che “1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».   2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto … … .

New -> Pertanto, nell’ambito delle Spese di Giustizia Anticipate, per effetto di tale novella legislativa, a decorrere dalle fatture emesse successivamente al 14/7/2018, il regime del c.d. split payment ritorna ad essere applicato solo alle ditte dei custodi giudiziari e non anche a tutti i beneficiari soggetti passivi IVA, quali i professionisti Ausiliari del Giudice o Avvocati; per questi motivi, si raccomanda ai professionisti Ausiliari del Giudice o Avvocati di emettere le fatture con le medesime formalità previste prima dell’estensione, oggi abrogata, del regime del c.d. split payment.

Viceversa, le ditte dei custodi giudiziari continueranno ad indicare, in sede di emissione di fattura, nella parte dedicata ai dati di riepilogo per aliquota IVA e natura, alla voce Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) ed alla voce Riferimento normativo: Split Payment art. 1 del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017; ovviamente nella parte finale dedicata ai dati relativi al pagamento, alla voce Importo dovrà essere indicata la somma al netto di IVA e ritenuta.



Compensazione dei debiti fiscali con le somme liquidate ai Difensori del Patrocinio a spese dello Stato

L’art. 1, comma 778, della Legge 28 dicembre 2015 nr. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) stabilisce che, a decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 nr. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo D.P.R. 115/2002, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli Avvocati (CPA).

Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro; possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del D.P.R. 115/2002 e la compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli Avvocati (CPA).

Attenzione → L’opzione della compensazione in questione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, esclusivamente per l'intero importo della fattura ed anche per le fatture intestate a studi associati.

Per le modalità operative in dettaglio si richiamano il Regolamento del Ministero Economia e Finanza di cui al D.M. 15/7/2016, le Circolari del Ministero della Giustizia del 3/10/2016 e del 4/9/2017 (a rettifica della prima), nonché la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7/12/2016, consultabili al seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_ UFF.FUNZ.DEL._COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI_DIFENSORI PATROCINIO]


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New → Sono ammessi alla procedura di compensazione dei debiti fiscali, di cui al D.M. 15/7/2016, anche i crediti che vengono liquidati a favore di Avvocati difensori d'ufficio per le attività svolte nel processo penale, laddove questi non riescano a riscuoterli per irreperibilità del cliente o dopo aver esperito senza esito positivo le procedure per il recupero dei crediti professionali, giusto quanto precisato dal Ministero della Giustizia con circolare del 08/06/2018, diramata in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli Avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Si ritiene, infatti, che non vi sia alcuna ragione di dubitare che anche i crediti in esame, poiché sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del TUSG, debbano essere ammessi alla procedura di cui al richiamato D.M. 15/7/2016 (in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della L. 208/2015), ovvero la possibilità offerta agli Avvocati di compensare eventuali crediti per spese, diritti e onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR.

Detti crediti, in pratica, potranno essere compensati “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA)” e sarà, altresì, possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

[Visualizza ALLEGATO_ MIN.GIUST._CIRC. 117052_8.6.2018_COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI_DIFENSORI D’UFFICIO]

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Il D.U.R.C.

Infine, si precisa che, nell’ambito delle Spese di Giustizia, limitatamente ai pagamenti in favore dei custodi giudiziari deve ritenersi obbligatoria la preventiva acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), subordinando così la corresponsione delle spettanze liquidate dal Giudice all’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi ex lege previdenziali ed assicurativi

 

FatturaPA - A cura dell’Ufficio del Funzionario Delegato, è stata redatta una guida operativa per i percipienti fatturandi, finalizzata alla corretta emissione della fattura elettronica in relazione ai blocchi di sistema che possono verificarsi nella fase terminale del pagamento a favore del beneficiario.

[Visualizza allegato – GUIDA FatturaPA PDF]

Per ulteriori approfondimenti in materia di FatturaPA, si consulti la parte dedicata all’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia Anticipate, preposto alla ricezione delle fatture elettroniche.


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