Aggiornato al 05/07/2023
A seguito di recenti novelle legislative, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari di cui al D.Lgs. 14/2010 ed è in attesa istituzione il Registro Nazionale ex art. 28 del R.D. 267/1942.
Per il Tribunale di Reggio Calabria, inoltre, sono visualizzabili gli elenchi, in formato pdf, degli iscritti agli Albi Speciali
All’Ufficio Ausiliari e Albi Speciali CTU-Periti di Questo Tribunale sono assegnate specifiche competenze in sede di gestione e revisione degli Albi Speciali e di collaborazione con la Presidenza in tema di vigilanza sull’equa distribuzione degli incarichi, di procedimento disciplinare nei confronti dell’ausiliario del giudice e di ogni altra competenza del Capo dell’Ufficio Giudiziario in materia di ausiliari del giudice, conferimento degli incarichi, Albi Speciali ed Ordini professionali, Collegi di categoria e Camera di Commercio per il Ruolo periti ed esperti.
[REGOLAMENTO ALBO CTU DECRETO 04/08/2023 N. 109]
[NOTA PRESIDENZIALE PROT. N. 176/2023]
[NOTA MINISTERO GIUSTIZIA DDSC_7358-U_15.12.2023_2023-12-14]
N.B. A seguito della revisione degli albi avvenuta nel primo semestre del 2023 è in corso la pubblicazione dei primi elenchi aggiornati. Gli albi che risultano aggiornati al 2018 saranno oggetto di revisione nel secondo semestre del 2023.
ALBI CTU
ALBO PERITI:
Gli Albi Speciali dei CTU e dei Periti
Presso l’Ufficio del Presidente di ogni Tribunale è istituito un Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio per il processo civile (artt. 61 ss. CPC e artt. 13 ss. Disposizioni di Attuazione CPC) ed un Albo Speciale dei Periti per il processo penale (artt. 221 ss. CPP e artt. 67 ss. Disposizioni di Attuazione CPP);
Albi, entrambi divisi in categorie, nei quali sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice, in quanto esperte della materia, può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime, perizie e valutazioni utili ai fini del giudizio in sede civile o penale, nella qualità di Ausiliari dell’Autorità Giudiziaria.
Responsabile Dott.ssa Marta Calabrese (funzionario giudiziario, tel. 0965.811.509, c/o stanza 22/Torre due, 3°piano).
[ISTITUZIONE DI NUOVE CATEGORIE ALBI CTU]
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Contatti Peo / Pec / Tel Referenti |
Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:
Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza |
Notizie Utili
A partire dal 4 marzo 2024 tutte le domande di iscrizione nell'Albo CTU e Periti del Tribunale di Reggio Calabria dovranno essere effettuate tramite il portale telematico raggiungibile al seguente indirizzo:
Portale dei Servizi Telematici --- Servizi --- Portale Albo CTU Periti ed Elenco Nazionale
[PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE]
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)
PREMESSA - Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia:
Sul punto consulta il seguente link:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?tab=tab_scheda&contentId=SPR355&previousPage=pst_1_1
Home » Schede pratiche » Pubbliche Amministrazioni, Ordini professionali ed Enti » Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Premesso ciò, si avvisano i Professionisti ed Esperti richiedenti l’iscrizione all’Albo Speciale dei Consulenti in materia CIVILE (CTU – Consulenti Tecnici d’Ufficio), che – conseguita l’iscrizione – è indispensabile la propedeutica registrazione al c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) al fine di procedere alla trasmissione telematica, attraverso la piattaforma del PCT, sia delle comunicazioni (sin dal conferimento incarico) a cura delle Cancellerie Civili, sia del deposito degli atti endoprocessuali (deposito telematico obbligatorio anche per gli Ausiliari del Giudice). Si avvisano i Professionisti ed Esperti richiedenti l’iscrizione all’Albo Speciale dei Periti in materia PENALE, che – conseguita l’iscrizione – è opportuna la propedeutica registrazione al c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) al fine di consentire alle Cancellerie Penali la trasmissione telematica, attraverso la piattaforma del Sistema Notifiche Telematiche nel processo penale (SNT), delle comunicazioni di rito (sin dal conferimento incarico). |
Infatti, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC); a tal fine la casella PEC deve essere regolarmente censita nel RegIndE e il professionista deve essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB) e di apposito software per la creazione della busta telematica.
Sul punto consulta il seguente link:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp
Home » Schede pratiche » Professionista ausiliario del giudice
Per ulteriori approfondimenti sugli Albi dei Consulenti e Periti, leggi le informazioni di seguito riportate per il processo civile e penale; consulta, altresì, il link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_3_5.wp
Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio per il processo civile
(artt. 61 ss. CPC e artt. 13 ss. Disposizioni di Attuazione CPC)
Il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica; la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte nell’Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio istituito presso ogni Tribunale; il consulente scelto tra gli iscritti nell’Albo CTU ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il Giudice, il Cancelliere o l'Ufficiale Giudiziario si può fare assistere da esperti, ausiliari del Giudice, in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo.
L’Albo dei Consulenti è diviso in categorie; debbono essere sempre comprese nell'Albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa. 7. Neuropsichiatria infantile 8. Psicologia dell’età evolutiva 9. Psicologia giuridica e forense
L'Albo dei Consulenti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale e tutte le decisioni sono deliberate da un Comitato da Lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica (o delegato) e da un rappresentante dell'Ordine professionale o del Collegio di categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione o l’iscritto, oppure da un rappresentante della Camera di Commercio (Ruolo esperti vari) per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in Ordini o Collegi professionali.
Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo CTU coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti da almeno due anni nei rispettivi Albi professionali (Ordine, Collegio o Camera di Commercio).
Nessuno può essere iscritto in più di un Tribunale e l’iscrizione può essere chiesta solo nell’Albo CTU del Tribunale nella cui Circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, oppure il proprio domicilio professionale; infatti, ai sensi dell’art. 16 della L. 526/1999 (Norme in materia di domicilio professionale), “Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante, sulle domande di iscrizione decide il Comitato e contro il provvedimento del Comitato è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, reclamo sul quale decide una Commissione della Corte di Appello.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 Tassa di Concessione Governativa, da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 (intestato all'Agenzia delle Entrate - Tasse di Concessione Governative), la cui ricevuta di avvenuto versamento deve essere depositata presso l’Ufficio competente ai fini dell’assegnazione, alla posizione del professionista ammesso, del numero d’iscrizione all’Albo; pertanto, il mancato pagamento della T.C.G. di € 168,00 preclude l'effettiva iscrizione all'Albo CTU. |
L'albo è permanente; ogni due anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'Albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge, è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio, oppure è stata presentata istanza di cancellazione.
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale può promuovere, contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, procedimento disciplinare, eventualmente irrogando le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione o della cancellazione, con provvedimento soggetto a reclamo, sul quale decide una Commissione della Corte di Appello.
Tutti i Giudici che hanno sede nella Circoscrizione del Tribunale devono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'Albo CTU del Tribunale medesimo; il Giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo, deve sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta; le funzioni di consulente presso la Corte d’Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli Albi dei Tribunali del Distretto e se l'incarico è conferito ad iscritti in altri Albi o a persone non iscritte in alcun Albo, deve essere sentito il Primo Presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’Albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’Ufficio e garantisce, altresì, che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici; analoga vigilanza esercita anche Il Primo Presidente della Corte di Appello per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.
Albo Speciale dei Periti per il processo penale
(artt. 221 ss. CPP e artt. 67 ss. Disposizioni di Attuazione CPP)
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche; il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti nell’Albo Speciale dei Periti del Tribunale, oppure tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina; quando il Giudice nomina come perito un esperto non iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un Ente Pubblico, indicando specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta; Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dalla legge.
L’Albo dei Periti è diviso in categorie; nell'Albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione.
L'Albo dei Periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale e tutte le decisioni sono deliberate da un Comitato da Lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica (o delegato), dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (o delegato) e da un rappresentante dell'Ordine professionale o del Collegio di categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione o l’iscritto, oppure da un rappresentante della Camera di Commercio (Ruolo periti ed esperti) per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in Ordini o Collegi professionali.
Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo Periti coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti da almeno due anni nei rispettivi Albi professionali (Ordine, Collegio o Camera di Commercio).
Nessuno può essere iscritto in più di un Tribunale e l’iscrizione può essere chiesta solo nell’Albo Periti del Tribunale nella cui Circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, oppure il proprio domicilio professionale; infatti, ai sensi dell’art. 16 della L. 526/1999 (Norme in materia di domicilio professionale), “Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
L'iscrizione nell'Albo Periti può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, munita di marca da bollo da € 16,00 (oppure in base alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza), alla quale sono allegati autorizzazione del datore di lavoro se l’aspirante svolge lavoro dipendente e curriculum vitae firmato, come da seguente modulistica guidata.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 Tassa di Concessione Governativa, da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 (intestato all'Agenzia delle Entrate - Tasse di Concessione Governative), la cui ricevuta di avvenuto versamento deve essere depositata presso l’Ufficio competente ai fini dell’assegnazione, alla posizione del professionista ammesso, del numero d’iscrizione all’Albo; pertanto, il mancato pagamento della T.C.G. di € 168,00 preclude l'effettiva iscrizione all'Albo Periti. |
Il Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'Albo; può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
L'albo è permanente; ogni due anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'Albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge, è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio, oppure è stata presentata istanza di cancellazione.
Agli iscritti nell'Albo Periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del Giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione o della cancellazione dall'Albo Periti; competente a decidere è il Comitato contro le cui decisioni, entro quindici giorni dalla notificazione, può essere proposto reclamo, sul quale decide una Commissione della Corte di Appello.
Anche il Pubblico Ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta nell’Albo dei Periti.
ELENCO DELLE CATEGORIE DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO E DEI PERITI
CONFIGURATE NEGLI ALBI SPECIALI DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Le categorie in grassetto sono quelle che devono essere sempre previste nell’Albo dei Periti
A tutte le categorie sono riconducibili quelle generiche che devono essere sempre previste nell’Albo dei CTU
Agronomi |
Agrotecnici |
Amministratori Condominiali (Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio)* |
Architetti (Urbanisti – Pianificatori – Paesaggisti - Conservatori) |
Assicurativa esperto in materia |
Assistenti Sociali |
Balistici |
Bancaria esperto in materia |
Biologi |
Calligrafi / Grafologi / Periti Grafici (Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio)* |
Chimici |
Commercialisti / Esperti Contabili |
Consulenti del Lavoro |
Consulenti Patrimoniali |
Esperti in Infortunistica (anche del Traffico e della Circolazione Stradale) |
Esperti Vari (Categorie prive di Ordine o Collegio iscritte al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio)* |
Farmacisti |
Geologi |
Geometri |
Infermieri |
Ingegneri e relative specialità |
Interpreti / Traduttori (specificare la lingua) (Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio)* |
Medici-Chirurghi / Odontoiatri / Medici del Lavoro / Medici Legali / Psichiatri |
Periti Agrari |
Periti Industriali |
Periti Nautici |
Promotori Finanziari |
Psicologi |
Neuropsichiatria infantile |
Psicologia dell'età evolutiva |
Psicologia giuridica e forense |
Revisori |
Tecnologie Alimentari |
Veterinari |
(*) Anche le Categorie del Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio devono risultare ivi iscritte da almeno due anni.