Aggiornato al 23/07/2019
SEZIONI 1^-2^ CORTE DI ASSISE
E MISURE DI PREVENZIONE
PRESIDENTE SEZ. 1^-2^ ASS.- MIS. PREV. ► Ornella Pastore
Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun Settore consulta:
Organigramma della Giurisdizione
È utile sapere che … …
Presso il Tribunale di Reggio Calabria è istituito anche il Tribunale di Corte d’Assise, articolato in due Sezioni, il cui Circolo coincide con il territorio del Circondario del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, competente per la celebrazione del Dibattimento Penale nei casi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio per i seguenti gravi delitti:
Quanto ai criteri di assegnazione, i procedimenti vengono ripartiti tra la 1^ e la 2^ Sezione in modo alternato a cominciare dalla 1^ Sezione.
I Giudici Popolari
La Corte di Assise è composta da un consigliere di C.A. che la presiede, un giudice e sei giudici popolari; magistrati togati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti; la Corte di Assise tiene quattro sessioni annuali della durata di tre mesi ciascuna; i dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, i collegi dibattimentali di Corte di Assise, presso il Tribunale per il 1° grado di giudizio, o di Corte di Assise d'Appello, presso la Corte d’Appello per il 2° grado di giudizio; l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni e titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; i giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti sopra indicati, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono esser nominati giudici popolari i magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli ALBI DEFINITIVI dei giudici popolari, formati e approvati dal Presidente del Tribunale e due giudici, sono pubblicati in ciascun comune e sono permanenti.
Tuttavia, con cadenza biennale (nel mese di aprile di ogni secondo anno), si procede all’aggiornamento di detti albi mediante riapertura delle iscrizioni, con invito del sindaco di ciascun comune a presentare apposita domanda (se in possesso dei requisiti ed in assenza di condizioni di incompatibilità) a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli ELENCHI INTEGRATIVI del comune dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
Chi intende essere iscritto in detti elenchi integrativi, ovviamente qualora non risulti già iscritto d’ufficio negli albi definitivi, deve fare domanda, in carta semplice, al sindaco del suo comune di residenza; per sapere se si è iscritti negli elenchi e negli albi definitivi dei giudici popolari, rivolgersi al proprio comune di residenza.
Sulla base degli albi definitivi vengono poi formate, per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello, le rispettive LISTE GENERALI dei giudici popolari destinati a prestare servizio nel biennio successivo; il Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto forma le LISTE GENERALI DEI GIUDICI POPOLARI ORDINARI e le LISTE DEI GIUDICI POPOLARI SUPPLENTI e per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari che per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli UOMINI ed una per le DONNE.
Le schede recanti le generalità di tali giudici vengono imbussolate in apposite urne e, in ogni Corte d’Assise o Corte d’Assise d’Appello, si procede al SORTEGGIO OGNI TRE MESI dalle urne di 50 schede; il Presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti.
All’udienza fissata il Presidente prima dispensa i giudici popolari che risultano legittimamente impediti o che chiedono l’esonero per situazioni di incompatibilità o astensione, dopo procede alla NOMINA, nell'ordine di estrazione a sorte, di tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il/i collegio/i, chiamati a prestare il GIURAMENTO di rito; la nomina è effettuata per una sessione, della durata di 3 mesi (ma se alla scadenza vi sono dibattimenti già iniziati, essi vengono proseguiti e conclusi dallo stesso collegio).
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nella rimanente parte del biennio.
Per sapere se si è compresi nelle liste generali di una Corte, oppure, dopo esser stati sorteggiati per una sessione, per avere informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla cancelleria della Corte d'Assise di appartenenza.
Gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte - nella seduta di comparizione per il giuramento – di essere dispensati per legittimo impedimento, allegando idonea documentazione (certificato medico), prima della seduta di comparizione o all'inizio di essa; uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione. Il giudice popolare che, senza giustificato motivo, non si presenta all'udienza è condannato, con decreto del Presidente, al pagamento di una somma, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento Inoltre, il giudice popolare che, prima che sia pronunziata la sentenza, manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo, è escluso, con decreto del Presidente, dal far parte del collegio e condannato al pagamento di una somma, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi marca o diritto. |
Per saperne di più … … consulta le seguenti pagine web:
Scheda pratica - Giudici popolari: come si diventa - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.wp?tab=d
Scheda pratica - Giudici popolari: il software per i comuni - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_3.wp
Per i Comuni - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_3.wp?tab=m
I Comuni possono scaricare qui:
Per gli Albi dei Giudici Popolari del Comune di Reggio Calabria, vai al link:
http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/AreeTematiche/Elezioni/articolo102804.html
Per gli altri comuni consulta i rispettivi siti web.
Per la normativa in dettaglio:
[Visualizza allegato - Giudici Popolari - File PDF 203KB]
Per le liquidazioni delle spettanze dovute ai giudici popolari, consulta la sezione dedicata all’Ufficio Unico Spese di Giustizia – I Giudici Popolari di Corte d’Assise del Settore Amministrativo.
Coordinatore delle Sezioni 1^- 2^ Corte d’Assise e Misure di Prevenzione è la D.ssa Claudia Tallarico (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7877, c/o stanza torre due sx / 1°piano).
Organigramma dell’Amministrazione
Elenco nominativo del Personale
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