Sezione Misure di Prevenzione
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Aggiornato al 23/07/2019

SEZIONI 1^-2^ CORTE DI ASSISE

E MISURE DI PREVENZIONE

PRESIDENTE SEZ. 1^-2^ ASS.- MIS. PREV. ► Ornella Pastore

 

Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun settore consulta:
Organigramma della Giurisdizione
  

Elenco nominativo dei giudici

Il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto Tribunale del capoluogo di provincia, ha competenza distrettuale in materia di Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali.

Tipologia delle procedure camerali:

  • proposte di misure di prevenzione personali,
  • proposte di misure di prevenzione patrimoniali, proposte di modifica di provvedimenti di prevenzione patrimoniali ed esecuzioni patrimoniali, tra cui rientrano le richieste di revoca di confisca, le opposizioni di terzo, gli incidenti di esecuzione patrimoniali,
  • proposte di modifica di provvedimenti di prevenzione personali, tra cui sono ricomprese le richieste di revoca di Sorveglianza Speciale di P.S. ex art. 7 L. n. 1423/1956 e le richieste di cessazione dell’esecuzione di misure personali.



 

Coordinatore delle Cancellerie Giudiziarie delle Sezioni 1^ - 2^ Corte d’Assise e Misure di Prevenzione è la D.ssa Claudia Tallarico (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7877, c/o stanza torre due sx / 1°piano).

 

Per l'elenco nominativo del Personale assegnato a ciascun settore consulta:

 Organigramma dell’Amministrazione

Organigramma dell’Amministrazione

Elenco nominativo del Personale



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Orario
di apertura al Pubblico

 

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Peo / Pec / Tel
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Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Attenzione - Prima del 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (D.Lgs. abrogato dall’art. 217/1°c., lett. e) del D.Lgs. 50/2016) prevedeva l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento sia delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, sia dei subappalti e relativi contratti, dei soggetti nei cui confronti risultava pendente procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione.

In tale contesto normativo, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o altri Enti o Imprese controllate dallo Stato (incaricati di Pubblici Servizi), ai fini della verifica, in sede di controllo delle autocertificazioni, dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento sopra descritte (ad esempio, le Pubbliche Stazioni Appaltanti), richiedevano al rispettivo Tribunale competente la certificazione di pendenza di misure di prevenzione, che la Cancelleria era tenuta a rilasciare entro 30 gg. dalla formulazione della richiesta.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/4/2016), viceversa, solo la definitività (e non più la mera pendenza) del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, in quanto tale ricavabile dal certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica, è riconducibile ai motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, nei termini ed alle condizioni di legge meglio descritti con l’ordine di servizio interno del 24/11/2017, al quale si rinvia per un ulteriore approfondimento.

La Cancelleria delle Misure di Prevenzione, pertanto, non è più tenuta al rilascio di certificazioni di pendenza, neppure a Pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati, tranne che per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/4/2016 ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

Per le richieste relative a procedure bandite successivamente al 19/4/2016, le informazioni necessarie al controllo dell’autocertificazione sono contenute nel certificato penale del Casellario Giudiziale, da richiedere presso le Procure della Repubblica.

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_ESONERO CERTIFICATI MIS. PREV._PROVV._24.11.2017]

 

 

Cosa sono le Misure di prevenzione ?

Le Misure di prevenzione sono misure sanzionatorie dirette a evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi; la loro applicazione prescinde dalla commissione di un reato essendo sufficiente anche la semplice esistenza di un indizio a carico del soggetto (è questa caratteristica che distingue tali misure da quelle di sicurezza per la cui applicazione è necessaria la commissione di un reato da parte del soggetto ritenuto socialmente pericoloso).

La funzione di prevenzione (e contrasto) della criminalità  e il mancato previo accertamento della commissione di un reato, infatti, costituiscono le caratteristiche essenziali delle misure di prevenzione: per assicurare le esigenze di prevenzione dello Stato si impongono, indipendentemente dalla commissione di un reato, misure che, seppur prive dell’applicazione di una sanzione penale, limitano la libertà della persona attraverso l’imposizione di numerose prescrizioni dirette ad agevolare il controllo e la vigilanza degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica.

La vigente normativa distingue tra misure di prevenzione personali (che incidono sulla libertà personale o di circolazione) e misure di prevenzione patrimoniali (che incidono sul patrimonio).

Nell’ambito delle misure di prevenzione personali, in sintesi ed in modo semplicistico per i lettori non giuridicamente qualificati, possiamo distinguere tra misure “amministrative e giurisdizionali”.

Le misure di prevenzione personali amministrative”, applicate dal Questore (organo appartenente all’autorità amministrativa), sono le seguenti:

  • il foglio di via obbligatorio, c.d. rimpatrio (art. 2/T.U. Antimafia – D.Lgs. 159/2011 e succ. mod.);
  • l’avviso orale, con o senza il divieto di possedere apparati che agevolano la condotta pericolosa (art. 3/T.U. Antimafia – D.Lgs. 159/2011 e succ. mod.);
  • il DASPO (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 13/12/1989, n. 401 e succ. mod.);
  • l'ammonimento per atti persecutori (art. 8 del D.L. 23/2/2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, c.d. stalking);
  • le misure ex art. 75-bis del Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990 e succ. mod. - Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Per approfondimenti sulla normativa, consulta il seguente allegato:

[Visualizza allegato - Normativa misure di prevenzione - File PDF 174KB]

 

Le misure di prevenzione personali “giurisdizionali, in quanto devolute all’Autorità Giudiziaria ed esattamente al Tribunale del capoluogo di provincia, quale è il Tribunale di Reggio Calabria presso il quale è istituita la Sezione Distrettuale delle Misure di Prevenzione, disciplinate dal T.U. Antimafia (D.Lgs. 159/2011 e succ. mod., Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sono:

  • SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA, alla quale può essere aggiunto il DIVIETO DI SOGGIORNO IN UNO O PIU' COMUNI, DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA O DI DIMORA ABITUALE O IN UNA O PIU' PROVINCE,
  • OBBLIGO DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI DIMORA ABITUALE,
  • EFFETTI INTERDITTIVI.

Per approfondimenti sulla normativa, consulta il seguente allegato:

[Visualizza allegato - Normativa misure di prevenzione - File PDF 125KB]

 

Le misure di prevenzione patrimoniali “giurisdizionali, in quanto devolute all’Autorità Giudiziaria ed esattamente al Tribunale del capoluogo di provincia, quale è il Tribunale di Reggio Calabria presso il quale è istituita la Sezione Distrettuale delle Misure di Prevenzione, disciplinate dal T.U. Antimafia (D.Lgs. 159/2011 e succ. mod., Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), sono in sintesi:

  • SEQUESTRO - CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI,
  • SEQUESTRO O CONFISCA PER EQUIVALENTE - INTESTAZIONE FITTIZIA,
  • MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI DIVERSE DALLA CONFISCA – CAUZIONE, GARANZIE REALI, CONFISCA DELLA CAUZIONE, AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI PERSONALI, AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITA' ECONOMICHE,
  • CONFISCA DEFINITIVA - DEVOLUZIONE ALLO STATO - RESTITUZIONE PER EQUIVALENTE.

Per approfondimenti sulla normativa, consulta il seguente allegato:

[Visualizza allegato - Normativa misure di prevenzione - File PDF 140KB]


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