Rinuncia all’eredità
Print Friendly and PDF

Cos’è Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). Viene effettuata generalmente quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
Normativa di riferimento artt. 321, 374, 394, 519 ss. c.c.
Chi può richiederlo Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
Come si richiede e documenti necessari La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Reggio Calabria, ove si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
In questo caso l’interessato deve presentarsi  presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
  • certificato di morte (in carta libera),
  • documento di identità valido,
  • codice fiscale,
  • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo),
  • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto, cioè venduto o donato, nulla di appartenenza del defunto.
Termini per la presentazione:
  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
L’appuntamento è fissato entro 30 giorni dal giorno in cui viene richiesto, compatibilmente con il numero di richieste pervenute nel periodo.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Esente da contributo unificato
È invece soggetto:
  • all’imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza),
  • all’imposta di registro pari a € 200,00 per ciascun verbale (indipendentemente dal numero dei rinuncianti contenuti nello stesso verbale),
  • ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).


Print Friendly and PDF