Cos’è | Attraverso la rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato. |
---|---|
Normativa di riferimento | Artt. 762 e segg. cod. proc. civ. |
Chi può richiederlo | Possono fare richiesta:
È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli può farlo attraverso un ricorso al giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il giudice provvederà con ordinanza non impugnabile. Dopo la decisione del giudice, un ufficiale nominato per procedere all’inventario si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l’inventario non sia necessario (in quel caso ad occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del giudice di pace laddove il comune in questione non sia sede di Tribunale). |
Come si richiede e documenti necessari | Per il verbale di rimozione dei sigilli si segue la stessa procedura del verbale di apposizione. La rimozione va chiesta con istanza da proporre mediante ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, sede dell’ultimo domicilio del defunto. Nei comuni dove non esiste Tribunale è competente il Giudice di Pace. I documenti da allegare all’istanza sono:
|
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27 € 168 per la registrazione da versare presso l’istituto bancario con stampato Mod. F23. Se oltre alla rimozione si chiede anche la redazione dell’inventario la tassa di registrazione viene pagata una volta sola (€ 200) Compenso per il cancelliere:
|
Modulistica |
|