Cos’è | Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es, datore di lavoro). Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli. |
---|---|
Normativa di riferimento |
Art. 148 c.c. |
Chi può richiederlo | Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali. E' competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. |
Come si richiede e documenti necessari | L’atto è introdotto con ricorso. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Esente da contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 |