Ordine di protezione contro gli abusi familiari
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Cos’è È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.
In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.
Con l’ordine di protezione il giudice:
  • impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole;
  • dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente;
  • prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli);
  • dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali;
  • prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza.
La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.
Normativa di riferimento Artt. 342-bis e 342-ter c.c. come modificati dalla L. 4 aprile 2001, n. 154 e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 736-bis c.p.c. aggiunto dall’art. 3 L. 4 aprile 2001, n. 154 e art. 282-bis c.p.p.
Chi può richiederlo La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare, anche personalmente, ossia senza l’assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari È necessario presentare l’istanza presso la sede principale del Tribunale di Reggio Calabria.
Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
  • certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo),
  • eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo).
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Ufficio registro generale contenzioso ordinario 
I sezione Torre Piano IV
Costi Esente da costi
Modulistica
  • Modulo 1 - Nota iscrizione a ruolo Civ Non Cont Camera di Consiglio


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