Avviso – Certificazioni nell'ambito di procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, sia dei subappalti e relativi contratti.
La Cancelleria Misure di Prevenzione non è più tenuta al rilascio di certificazione di pendenza alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati in sede di controllo delle autocertificazioni, nell’ambito delle procedure di affidamento sia delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, sia dei subappalti e relativi contratti.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in data 19/4/2016, solo la definitività (e non più la mera pendenza) del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è riconducibile ai motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione e, pertanto, con provvedimento del 24/11/2017, è stato disposto che la Cancelleria Misure di Prevenzione non è più tenuta al rilascio di certificazione di pendenza, neppure a Pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati in sede di controllo delle autocertificazioni, tranne che per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/4/2016 ai sensi dell’art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016.
Per le richieste relative a procedure bandite successivamente al 19/4/2016, le informazioni necessarie al controllo dell’autocertificazione sono contenute nel certificato penale del Casellario Giudiziale presso le Procure della Repubblica.
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