Cos’è | La legittimazione permette l’attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio. Essa avviene per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice. |
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Normativa di riferimento | Art. 280 cod. civ. e segg. |
Chi può richiederlo | La legittimazione per provvedimento del giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età. Le altre condizioni da soddisfare sono:
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Come si richiede e documenti necessari | Se il legittimando è minore di 18 anni la competenza spetta al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Se, invece, il legittimando è maggiorenne la competenza spetta al Tribunale Ordinario di Reggio Calabria. In quest’ultimo caso la domanda di legittimazione, deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale e presentata in cancelleria. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi:
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Dove si richiede | Se il legittimando è minore di 18 anni: TRIBUNALE DEI MINORENNI DI REGGIO CALABRIA Via Marsala, 13, 89133 – Reggio Calabria (RC)
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 |
Modulistica |
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