Cos’è | È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.). L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. |
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Normativa di riferimento | Art. 567 c.p.c. |
Chi può richiederlo | Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo. |
Come si richiede e documenti necessari | L’istanza di vendita va presentata in carta semplice presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Reggio Calabria. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV |
Costi |
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Modulistica |