Cos’è | La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza. |
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Normativa di riferimento | L. 22 maggio 1978 n. 194 |
Chi può richiederlo | La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico E’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. |
Come si richiede e documenti necessari | Il Giudice Tutelare (Sezione Volontaria giurisdizione) interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo. Occorre allegare:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Esente da contributo unificato |