Cos’è | È una forma di espropriazione che caratterizza i beni immobili che sono nella disponibilità del debitore. È definito immobile tutto ciò che è incorporato al suolo o unito saldamente e per destinazione permanente alla riva; sono mobili tutti gli altri beni. La vendita può avvenire con incanto oppure senza incanto. La scelta tra queste due procedure è effettuata dal giudice dell'esecuzione il quale tuttavia è tenuto a disporre la vendita con incanto se la procedura della vendita senza incanto, da lui scelta in precedenza, non ha condotto ad un risultato concreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita. |
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Normativa di riferimento | Art.491 cod. proc. civ. e segg. (legge 80/2005 e 51/2006) |
Chi può richiederlo | All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque ad eccezione del debitore |
Come si richiede e documenti necessari | Nel caso di vendita senza incanto:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV |
Costi | Per la nota di iscrizione a ruolo (completata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti nel modulo di tutti i soggetti interessati) , che va depositata con l’istanza di vendita:
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Modulistica |
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