Cos’è | L’istituto dell’esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche. L’esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, riassumibili nella necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.). Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell’esdebitazione. |
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Normativa di riferimento | Artt. 142 ss. L.F. come sostituiti dall’art. 128 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
Chi può richiederlo | Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite. |
Come si richiede e documenti necessari | Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 |
Modulistica | Non prevista |