Elenchi mediatori familiari ex art 12 bis disp. att. c.p.c.
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Elenco dei mediatori familiari istituito a norma dell'Art. 12-bis. disp. att. c.p.c inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con decorrenza dal 30 giugno 2023 come disposto dall'art 35 comma 9 del d.lg.s 149/2022.
 
Presso il Tribunale di Reggio Calabria, alla formazione ed alla tenuta di detti elenchi è preposto il Funzionario, dott.ssa Marta Calabrese, responsabile dell'Ufficio di Presidenza (funzionario giudiziario, c/o stanza 22, 3° piano, torre tre).
L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

[ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI ISTITUITO IL 30.06.2023]

[MODULO ISCRIZIONE ELENCO MEDIATORI EX ART. 12 BIS]

[PREDISPOSIZIONE ELENCO MEDIATORI EX ART. 12 BIS]

[NOMINA COMITATO ELENCO MEDIATORI EX ART. 12 BIS]


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