Elenchi artt. 169-sexies e 179-ter Disp. Att. CPC presso Tribunale di Reggio Calabria
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Aggiornato al 11/04/2019

 

In materia di Ausiliari del Giudice nell’Espropriazione Mobiliare e Immobiliare, è prevista presso il Tribunale la tenuta dei seguenti due elenchi:

  1. Elenco¹ dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili [combinato disposto artt. 532 CPC e 169-sexies Disp. Att. CPC];
  2. Elenco² dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei Pubblici Registri e dei beni immobili [combinato disposto artt. 534-bis, 591-bis CPC e 179-ter Disp. Att. CPC].

[ELENCO PROFESSIONISTI ADDETTI ALLE VENDITE ART. 179 TER AGGIORNATO AL 07/03/2024]

[ISCRIZIONE ELENCHI DELEGATI ALLE VENDITE MEDIATORI FAMILIARI AVVISO DI PAGAMENTO]

Presso il Tribunale di Reggio Calabria, alla formazione ed alla tenuta di detti elenchi è preposto il Funzionario, dott.ssa Marta Calabrese, responsabile dell'Ufficio di Presidenza (funzionario giudiziario, c/o stanza 22, 3° piano, torre tre).

Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice.

Premesso che, in materia di espropriazione mobiliare, le cose mobili pignorate devono essere affidate all’Istituto Vendite Giudiziarie (a tal fine autorizzato) oppure, con provvedimento motivato, ad uno dei soggetti specializzati di cui all’elenco ex art. 169-sexies Disp. Att. CPC di cui sopra, in atto, presso il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di richiesta motivata della EDICOM Servizi s.r.l. di rinuncia alla concessione per la vendita, custodia ed amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. con competenza nell’ambito del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, in data 11/04/2019 è stato emanato dalla competente Amministrazione Centrale del Ministero della Giustizia decreto di cessazione della concessione rilasciata con d.d. 04/06/2018 in favore della EDICOM Servizi s.r.l. per la gestione dell’I.V.G. presso il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, disponendo che fino al rilascio di nuova autorizzazione le vendite giudiziarie nel Circondario del Tribunale di Reggio Calabria verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria competente.

[Visualizza ALLEGATO_MG_CESSAZIONE CONCESSIONE IVG CIRC. TRIB. RC_11.04.2019]

In relazione all' elenco di cui all'art.179 ter disp att. c.p.c.  esso è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.
Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.
La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.
Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

[MODULO ISCRIZIONE ALL'ELENCO EX ART. 179 TER]

[NOTA DI PREDISPOZIONE ALL'ELENCO EX ART. 179 TER]

[INTEGRAZIONE DELLA NOTA DI PREDISPOSIZIONE ALL'ELENCO EX ART. 179 TER]

[COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE COMITATO PREVISTO ALL'ART. 179 TER]

[DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER DOMANDE DI ISCRIZIONE ELENCO ART. 179 TER]

La domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art 179 ter disp att.c.p.c., deve essere diretta al Presidente del Tribunale e fatta pervenire all’Ufficio di Presidenza (responsabile dott.ssa Marta Calabrese funzionario giudiziario, tel. 0965811509, c/o stanza 22 torre tre 3°piano) compilando l'apposito modello con i rispettivi allegati e inviando tutto al seguente indirizzo PEC: [email protected]  inoltre rilevato che il D.lgs n. 149/2022 non contempla il pagamento telematico dell'imposta di bollo e che ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 642/1972 la Cancelleria è tenuta a provvedere all'annullamento delle marche, occorre depositare la domanda in originale insieme agli allegati presso l'Ufficio di Presidenza, stanza n. 22 torre 3, terzo piano alla dott.ssa Marta Calabrese.

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)


PREMESSA
 - Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia:

  1. appartenenti ad un ente pubblico;
  2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
  3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).


Sul punto consulta il seguente link:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?tab=tab_scheda&contentId=SPR355&previousPage=pst_1_1

Home » Schede pratiche » Pubbliche Amministrazioni, Ordini professionali ed Enti » Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

 

Premesso ciò, si avvisano i Professionisti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco ex art. 179-ter Disp. Att. CPC, che è indispensabile la propedeutica registrazione al c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) al fine di procedere alla trasmissione telematica, attraverso la piattaforma del PCT, sia delle comunicazioni (sin dal conferimento incarico) a cura della competente Cancelleria, sia del deposito degli atti endoprocessuali (deposito telematico obbligatorio anche per gli Ausiliari del Giudice).

Infatti, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC); a tal fine la casella PEC deve essere regolarmente censita nel RegIndE e il professionista deve essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB) e di apposito software per la creazione della busta telematica.

Sul punto consulta il seguente link:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp

Home » Schede pratiche » Professionista ausiliario del giudice

Infine, si precisa che per la pubblicità degli incarichi conferiti agli Ausiliari del Giudice in generale dall’Autorità Giudiziaria in sede giurisdizionale, in atto sono in corso iniziative ministeriali (vedi note nn. 24872_29/11/2016 e 27188_29/12/2016) a seguito della risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016, in tema di poteri di vigilanza dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli Ausiliari del Giudice, nei settori civile e penale, nonché di pubblicità di tali incarichi sul sito istituzionale dell’Ufficio Giudiziario, con cadenza annuale ed escluso ogni dato sensibile.


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