Cos’è | La fase dell’accertamento del passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. In questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. |
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Normativa di riferimento | Artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni) |
Chi può richiederlo | Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento. |
Come si richiede e documenti necessari | La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso deve contenere:
NB: Per i fallimenti dichiarati dopo il 18/12/2012, le istanze di ammissione al passivo devono essere trasmesse al Curatore tramite PEC ,ad eccezione dei titoli di crediti che devono essere depositati in originale in Cancelleria. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato |
Modulistica | Ricorso di ammissione al passivo |