Cos’è | È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. |
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Normativa di riferimento | L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo | I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un avvocato difensore. |
Come si richiede e documenti necessari | È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale di Reggio Calabria, luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi. La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla Cancelleria Ruolo Generale Contezioso Ordinario - Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Registro Generale Contenzioso Ordinario - Prima Sezione Civile TORRE 3, PIANO IV |
Costi | Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente ad eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99). Contributo unificato |
Modulistica |
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Tempi e altre informazioni | Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale. Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione (quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale – è l’ufficio sentenze che pubblica la sentenza a curane la trasmissione - la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile). Il Comune che riceve la sentenza la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi. Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. E’ possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile. |