Diritti di Copia e Certificato
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Aggiornato al 9/5/2020

Avviso

Emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenzione della diffusione del contagio – FASE DUE - Misure organizzative di contenimento dell’afflusso di utenza esterna negli Uffici Giudiziari ex art. 83, 7° c., lett. a) del DL 18/2020. Richiesta, pagamento e rilascio copie per via telematica di atti del processo penale, giusta Circolare DGSIA - Ministero della Giustizia del 20/04/2020.

Si segnala agli Avvocati difensori nel processo penale che presso il Tribunale di Reggio Calabria, Area Penale, sono state impartite al personale delle cancellerie giudiziarie le disposizioni necessarie ai fini della piena operatività del pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA, ai fini della richiesta e del rilascio di copie a mezzo posta elettronica a decorrere dal 20/05/2020.

In riferimento alle richieste di copie da parte degli aventi diritto per via telematica, infatti, a seguito della circolare DGSIA sopra richiamata, anche per gli atti del processo penale è stata avviata dall’Amministrazione Centrale la piena operatività del pagamento telematico dei diritti attraverso la piattaforma pagoPA sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) - area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011.

Tale opzione rende possibile, anche nel processo penale per gli aventi diritto, la richiesta tramite posta elettronica di copia atti e, accertato l’avvenuto versamento dei diritti sulla piattaforma pagoPA_PST, il relativo rilascio per via telematica tramite posta elettronica.

Circolare DGSIA del Ministero della Giustizia del 20/04/2020 in materia di «Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma pagoPA - modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento», con allegato Vademecum Annullamento Diritti Copia.

In attuazione all’art 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011.

L’attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore.

Ogni pagamento è caratterizzato da un Identificativo Univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) che ne garantisce l’univocità all’interno dei sistemi Giustizia e ne permette l’immediata individuazione all’interno dell’archivio dei pagamenti.

Per poter considerare valido un pagamento telematico di diritti di copia, l’ufficio requirente o giudicante penale deve verificare la presenza della RT (nonché la correttezza della causale) all’interno dei sistemi Giustizia e procedere quindi all’operazione di “annullamento” (bruciatura) della RT in modo che essa non possa più essere usata in altri contesti.

Le indicazioni per eseguire tali operazioni a cura del personale giudiziario sono riportate nel Vademecum allegato.

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PROT. 1269_2020_FASE DUE COVID19_AREA PENALE_RICHIESTA PAGAMENTO RILASCIO COPIE TELEMATICI]

[Visualizza ALLEGATO_DGSIA_MG_20.04.2020_PENALE_PAGAMENTO TELEMATICO DIRITTI DI COPIA]

[Visualizza ALLEGATO_DGSIA_MG_20.04.2020_PENALE_VADEMECUM ANNULLAMENTO DIRITTI COPIA]     

 

La copia consiste nella riproduzione parziale o totale di un atto o documento e può essere richiesta informe oppure conforme all’originale; per dichiarazione di autenticità della copia di un atto si intende l'attestazione che la copia rilasciata è conforme all’originale; per copia spedita in forma esecutiva si intende la certificazione di conformità portante la speciale formula prevista dal terzo comma dell’art. 475 c.p.c., ai fini della formazione del titolo esecutivo nei casi previsti dalla legge.

Per il rilascio con urgenza (entro due giorni) di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato; la triplicazione del diritto di copia prevista per l’urgenza è una maggiorazione applicabile soltanto al rilascio di copie urgenti su supporto cartaceo e non anche su quello non cartaceo.

Per certificato si intende l’attestazione scritta di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle Cancellerie Giudiziarie; se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, non può essere rilasciato alcun certificato e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell’atto o della sentenza; l’attestato è un documento nel quale è dichiarata l’esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti.

Nel caso in cui la vigente normativa richiede l’apposizione di marche da bollo, è bene sapere che occorre apporre sul documento le marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine.

Non possono essere rilasciate: copie di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del Giudice; copie di documento impugnato di falso; ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione; alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell’imposta dovuta; copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati ad eccezione di alcune ipotesi (originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio; atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale; copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; copie di atti occorrenti per l’omologa o l’approvazione; copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici; copie necessarie per l’esercizio dell’azione esecutiva.

Per gli importi dovuti, aggiornati al 10/8/2018, giusto Decreto 4 luglio 2018 Ministero Giustizia - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del d.p.r. n. 115/2002 (in G.U. nr. 172 del 26/7/2018, in vigore dal 10/8/2018), si consulti la seguente tabella riepilogativa:

[Visualizza_ALLEGATO_ADEGUAMENTO IMPORTI DIRITTI AL 10.8.2018] 

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Modalità di applicazione del diritto di copia ai documenti in forma digitale

Tratto da Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, del 7/7/2015, depositata il 21/9/2015, a seguito ricorso per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZIONE I n. 04871/2014, concernente le modalità di applicazione del diritto di copia ai documenti in forma digitale.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che “… gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione utile alla difesa, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell’Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l’importo forfetario di Euro 295,16. [da ultimo rivalutato in € 323,04]; il TAR, pertanto, prevede la corresponsione del diritto di copia una tantum a prescindere dalla capienza del supporto di memorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, il decisum di prime cure appare ben motivato ed allo stato … non può che farsi riferimento – come già chiarito dal TAR – al quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su CD, essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati (e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati) non sia, tutto sommato, più onerosa della prima.

Tale sentenza del Consiglio di Stato è stata, peraltro, recepita dal Ministero della Giustizia con Circolare nr. 157302.U del 20/10/2015, che si allega in visione.

[Visualizza_ALLEGATO_MG_CIRC.157302_20.10.2015_Diritti di copia informatica]

Con tale circolare, tuttavia, l’Amministrazione Centrale ha precisato che:

  • il principio sancito dal Giudice Amministrativo, secondo il quale l’importo forfettario è dovuto esclusivamente e per una sola volta, si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte e non anche per le successive istanze di copia di altri documenti informatici;
  • tale principio non si applica nel caso in cui sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico ai sensi dell’art. 4/5°c. del D.L. 193/2009 convertito dalla L. 24/2010 (“ Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”);
  • in sintesi, dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4408/2015 del 21/9/2015 si evince che, avuto riguardo a richieste di copie su supporti informatici diversi da floppy disk e compact disk (DVD, chiavette USB, hard disk esterni), premessa l’esistenza di una «lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l’utilizzo», gli Uffici Giudiziari possono richiedere una sola volta l’importo forfettario di € 323,04 in relazione a ciascuna richiesta di copie, con esclusione dei casi in cui sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate su supporto informatico ai sensi dell’art. 4/5°c. del D.L. 193/2009, convertito nella L. 24/2010.      

Successivamente in sede di risposta a specifici quesiti (vedi nota ministeriale n. 216892 del 17/11/2017), l’Amministrazione Centrale ha ulteriormente precisato che:

  • in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 delP.R. 115/2002, per determinare correttamente l’ammontare dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall’Ufficio Giudiziario su supporto informatico (ex art. 4/5°c. del D.L. 193/2009, convertito nella L. 24/2010) premessa la dovuta distinzione tra testi digitalizzati (ovverosia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall’Ufficio Giudiziario nel corso delle indagini), il criterio del “calcolo per pagina” indicato dall’art. 4/5°c. del D.L. 193/2009, convertito nella L. 24/2010, può trovare applicazione solo nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione della documentazione cartacea così depositata presso l’Ufficio Giudiziario, al fine di renderla fruibile anche in modalità digitale (testo digitalizzato);
  • viceversa, rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall’Ufficio Giudiziario (testo nativo digitale), deve trovare applicazione il principio enunciato nella citata Sentenza del Consiglio di Stato, secondo il quale gli Uffici Giudiziari possono richiedere una sola volta l’importo forfettario di € 323,04 in relazione a ciascuna richiesta di copie.

 

 


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