Cos’è | Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti. La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio. Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge. E’ necessario l’intervento di un avvocato. |
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Chi può richiederlo | I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. È competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. |
Come si richiede e documenti necessari | La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Esente da contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U. |
Modulistica | 1 - Nota iscrizione a ruolo Civ Non Cont Camera di Consiglio |