Decreto Penale di Condanna: notizie utili
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Aggiornato al 30/9/2015

Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sulle Fasi GIP e GUP (particolarmente complesse) previste dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.

 

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva (vedi approfondimenti di seguito richiamati).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Il decreto penale di condanna viene emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), su richiesta del Pubblico Ministero (P.M.).

Nel termine (prescritto a pena di inammissibilità) di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato (personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato) può proporre opposizione al decreto penale di condanna, con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova; nell’atto di opposizione occorre indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi e la data del decreto, nonché il Giudice che lo ha emesso; ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.

Nel promuovere opposizione l’imputato può richiedere al Giudice uno dei seguenti tre riti speciali:

  • il giudizio immediato - il Giudice emette decreto fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
  • il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;
  • l’applicazione della pena su richiesta, che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare - il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti.

Qualora il P.M. non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato; il Giudice, se l’imputato presentata domanda di oblazione, contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di attivare l’iter del rito prescelto tra i tre di cui sopra; se invece l’imputato presentata domanda, contestuale all’opposizione, di sospensione con messa alla prova, il reato è dichiarato estinto con sentenza, se la prova ha esito positivo, presso la Sezione GIP-GUP oppure presso la Sezione del Dibattimento Penale.

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale di condanna, è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione; il Giudice, in sede di giudizio, potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale di condanna e revocare eventuali benefici già concessi.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione; contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

A titolo esemplificativo, si allega un modello di dichiarazione «Opposizione a DP» che riceve il funzionario o cancelliere preposto presso le Cancellerie Giudiziarie della Sezione GIP-GUP:

[Visualizza allegato opposizione DP]

Si allega, altresì, Modello F23 e una nota esplicativa sulle modalità di compilazione del Modello F23 (per il pagamento della pena pecuniaria inflitta, delle spese di custodia onerosa presso terzi (prevalentemente di automezzi):

[Visualizza allegato istruzioni compilazione F23 per pagamento DP]

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f23/modello+f23

[Visualizza allegato Agenzia Entrate mod. F23 digitale]

[Visualizza allegato Agenzia Entrate mod. F23 non digitale]

[Visualizza allegato Agenzia Entrate istruzioni mod. F23]

 

Per saperne di più … …      [Visualizza allegato decreto penale di condanna]

 


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