Cos’è | È un atto con il quale il debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari al 20% del precetto, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante o ai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese. |
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Normativa di riferimento | Art. 495 c.p.c. |
Chi può richiederlo | L’importanza di questo istituto consiste nel fatto che l’istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata oltre che dal legale del debitore anche dal debitore stesso, senza che esso sia munito di un difensore. |
Come si richiede e documenti necessari | L’istanza va presentata al Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Va allegato l’assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari pari ad almeno un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV |
Costi | La marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza) è richiesta solo qualora il creditore non abbia già provveduto al versamento del contributo unificato. |
Modulistica | Non prevista |