Cos’è | Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. |
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Normativa di riferimento | Art. 495 c.p.c. |
Chi può richiederlo | Il debitore. |
Come si richiede e documenti necessari | Con un’istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria unitamente a una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV |
Costi | Esente da costi |
Modulistica | Istanza di conversione del pignoramento |