Conversione del pignoramento (immobiliare)
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Cos’è Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Normativa di riferimento Art. 495 c.p.c.
Chi può richiederlo Il debitore.
Come si richiede e documenti necessari Con un’istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria unitamente a una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
TORRE 2, PIANO IV
Costi Esente da costi
Modulistica Istanza di conversione del pignoramento


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