Cos’è | Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Esso consiste in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. “Decreto correttivo” (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). |
---|---|
Normativa di riferimento | Artt. 160 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni) |
Chi può richiederlo | L’imprenditore che si trova in stato di crisi. |
Come si richiede e documenti necessari | La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l’imprenditore svolge prevalentemente l’attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
|
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 |
Modulistica | Non prevista |