Cos’è | I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finché l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario). |
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Chi può richiederlo | Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio. E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace e, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione. |
Come si richiede e documenti necessari | I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà fanno istanza (generica) istanza2 (rinuncia) istanza3 (accettazione beneficiata) istanza4 (transazione risarcimento danni) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, secondo i fac-simile allegati per le diverse necessità. Documenti da allegare a seconda dei casi:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Esente da contributo unificato per il minore, gli interdetti e gli inabilitati. Contributo aggiuntivo di € 27,00 (Salvo il caso di eredità giacente € 85,00) |
Modulistica |
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