Cos’è | Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso. In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui l’assegno è pagabile (o sede del domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo. |
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Normativa di riferimento | Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 |
Chi può richiederlo |
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Come si richiede e documenti necessari | La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria indicando i requisiti del titolo. Il Tribunale di Reggio Calabria è competente se:
Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione. Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto. Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente ed al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U. Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell’istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l’assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U. Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Reggio Calabria che deve aver pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:
Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento. |
Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato Contributo aggiuntivo di € 27,00 Per il certificato di non interposta opposizione occorre:
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Modulistica |
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