Cos’è | Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti. L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione. Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. |
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Normativa di riferimento | Art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) |
Chi può richiederlo | L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. |
Come si richiede e documenti necessari | L’imprenditore che intende chiedere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., ovvero:
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Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III |
Costi | Contributo unificato per i fallimenti dichiarati con il vecchio rito. Contributo aggiuntivo di € 27,00 |
Modulistica | Non prevista |