Aggiornato al 30/9/2015
Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sulle Fasi GIP e GUP (particolarmente complesse) previste dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.
In sintesi benefici ed effetti … …
Rito Speciale GIUDIZIO ABBREVIATO | Si definisce in 1° grado, con sentenza di proscioglimento o condanna, presso la Sezione GIP-GUP e prosegue in Corte d’Appello (o Corte d’Assise d’Appello) e/o Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione. |
Il beneficio di tale rito, in caso di condanna, consiste nella riduzione di un terzo della pena. Il Giudizio Abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale di 1° grado, transitando il processo – in caso di appello – direttamente dalla Sezione GIP-GUP del Tribunale alla Corte d’Appello oppure alla Corte d’Assise d’Appello. |
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Rito Speciale APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI |
Si definisce in 1° grado, con sentenza di condanna, presso la Sezione GIP-GUP e prosegue in Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione (salva una sola ipotesi di appello in caso di dissenso del P.M.). |
Questo rito speciale, definito anche "patteggiamento", si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l’imputato e il PM circa l’entità della pena da irrogare ed ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l’imputato fino al limite di un terzo. Il beneficio di tale rito, pertanto, consiste nella riduzione fino a un terzo della pena finale calcolata in concreto, nel senso che il P.M. può concordare una riduzione di pena anche inferiore ad un terzo, a differenza del giudizio abbreviato (nell’ambito del quale, in caso di condanna, la pena che il giudice determina è diminuita di un terzo). La sentenza di patteggiamento tradizionale, equiparata a una pronuncia di condanna, sussiste quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; tale sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi di legge, né ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; viceversa, si procede sempre al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti; il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. La sentenza di patteggiamento allargato, equiparata a una pronuncia di condanna, sussiste quando la pena irrogata supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; tale sentenza consente solo di far applicare la pena concordata ma preclude all’imputato tutti i benefici previsti dal patteggiamento tradizionale, non evitandogli, quindi, la condanna al pagamento delle spese per il procedimento, l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. |
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Rito Speciale GIUDIZIO IMMEDIATO |
Si definisce in 1° grado, con sentenza di proscioglimento o condanna, presso la Sezione del Dibattimento Penale (Ordinario o di Corte d’Assise) e prosegue in Corte d’Appello (o Corte d’Appello d’Assise) e/o Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione. |
Il giudizio immediato non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l’imputato. Il processo transita dalla Sezione GIP-GUP, saltando la fase ordinaria dell’Udienza Preliminare, alla Sezione del Dibattimento per la celebrazione del giudizio di 1° grado. |
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Rito Speciale DECRETO PENALE DI CONDANNA |
Si definisce in 1° grado, con decreto penale di condanna, esecutivo se non opposto, presso la Sezione GIP-GUP. |
In mancanza di opposizione e divenuto esecutivo il decreto penale di condanna, il procedimento per decreto prevede come misura premiale la possibilità per l’imputato della riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale (nella misura richiesta dal P.M.); non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. |
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Rito Speciale SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA | Si definisce in 1° grado con sentenza che dichiara l’estinzione del reato, se la prova ha esito positivo, presso la Sezione GIP-GUP o quella del Dibattimento Penale). |
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede; l'estinzione del reato, tuttavia, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. | |
Domanda di OBLAZIONE | Si definisce in 1° grado con sentenza che dichiara l’estinzione del reato, presso la Sezione GIP-GUP. |
L’oblazione è causa di estinzione del reato e consiste nel pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge (come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), ovvero pari alla metà del massimo (quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda). Il pagamento di tale somma estingue il reato; tuttavia sono dovute le spese di giustizia ed esattamente, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa (€ 80,00), nonché le altre spese processuali ripetibili per intero (es. spese di custodia onerosa beni presso terzi). |
Per saperne di più … … [Visualizza allegato GIP-GUP in pillole]