La Certificazione di conformità su atti originali prodotti dal richiedente
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Nell’ambito della documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, oppure al quale deve essere prodotto il documento previa esibizione dell’originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco sempre previa esibizione dell’originale.

Per l'autentica di copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto o davanti ad altro pubblico ufficiale, è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni ex lege).

Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio; se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente; in tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale; tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra può essere apposta in calce alla copia stessa.

Infine, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia, da presentare alla P.A. o ai gestori di P.S., va semplicemente sottoscritta dall'interessato davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata e non è dovuta l'imposta di bollo.

Se invece tale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non deve essere presentata alla P.A. o ai gestori di P.S. bensì a soggetti o enti privati, ovvero pur dovendosi presentare alla P.A. o ai gestori di P.S., la presentazione è finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, allora occorre l’autenticazione formale della firma a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 21/2°c. del D.P.R. 445/2000 ed è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni ex lege).

Per la certificazione di conformità presso gli Uffici Giudiziari (su atti o documenti originali prodotti dal richiedente, identificato come per l’autentica di firma mediante valido documento d’identità, redatta alla fine della copia, con indicazione degli estremi del documento d’identità,  della data e del luogo del rilascio, del numero dei fogli impiegati e firmata dal Pubblico Ufficiale, anche a margine di ciascun foglio intermedio) sono dovuti il diritto di certificazione di conformità pari ad € 11,63 e l’imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni quattro facciate.
Sono fatte salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web.
La documentazione necessaria ai fini della identificazione è la seguente:
per i cittadini italiani, il documento di identità in corso di validità;
per gli stranieri, il passaporto e il permesso di soggiorno;
per i comunitari, l’attestato di soggiorno, unitamente al passaporto o altro documento di identità valido.


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