| Cos’è | Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività che ne costituisce lo specifico oggetto. I due tipi sono:
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| Normativa di riferimento | Artt. 605 ss. c.p.c. |
| Chi può richiederlo | Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo. |
| Come si richiede e documenti necessari | È l’ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio. Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l’atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo. |
| Dove si richiede | TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV |
| Costi |
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| Modulistica | Non prevista |